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TRAFFICO DI RIFIUTI LIQUIDI: UN CRIMINE AMBIENTALE
CON EFFETTI DEVASTANTI PER LA SALUTE PUBBLICA
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed il formulario di identificazione dei
rifiuti con dati completi ed esatti;
c) verso un depuratore comunale generico con unica funzione/base di
depurazione delle acque della fognatura, ma che può accettare in deroga scri-
minante (art. 110 comma 3 D.Lgs n. 152/06): rifiuti costituiti da acque reflue
che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura (ndr “di fatto: le
aziende”) e rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordi-
naria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del-
l’art. 100, comma 3 (ndr “insediamenti, installazioni o edifici isolati che produ-
cono acque reflue domestiche”); si tratta di una deroga che poi di fatto è diven-
tata la regola generale per la quasi totalità degli autospurgo a livello nazionale:
in tal caso i documenti a bordo del veicolo devono essere il certificato di iscri-
zione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e il formulario di identificazione
dei rifiuti con dati completi ed esatti se il trasporto riguarda con certezza solo
liquami di origine domestica (la cui vera origine va comunque attestata, anche -
ad esempio - con i connessi documenti fiscali e tributari, oltre che con i dati
riportati sul formulario dove il conferente deve essere il titolare di una casa pri-
vata); se, invece, si tratta di rifiuti liquidi di origine aziendale, oltre a tali due
documenti serve anche un certificato di analisi al fine di documentare che il
carico rispetti i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura… Attenzione.
Su quest’ultimo caso va operata una precisazione. La norma non prevede
espressamente tale certificato di analisi, ma si limita a prevedere che in caso di
rifiuti aziendali devono (logicamente) essere rispettati i valori tabellari previsti
dall’ente gestore del depuratore, altrimenti l’impianto ricevendo liquami in
overdose tabellare sarebbe destinato a bloccarsi… Ma sul formulario di identi-
ficazione non ci sono indicazioni su tale punto. Come fa allora l’autista dell’au-
tospurgo a dimostrare all’ingresso del depuratore che i liquami sono “in tabel-
la”? Poiché tali valori tabellari possono derivare solo da un’analisi di laboratorio
specifica, riteniamo che, di fatto, non vi sia altra soluzione che allegare al for-
mulario, appunto, un certificato di analisi di laboratorio che riporti anche tali
dati… A meno che il depuratore non sia dotato a sua volta di laboratorio all’in-
gresso e controlli con analisi uno per uno ogni carico (ipotesi del tutto teorica
e certamente rarissima). Il titolare di tale impianto che ammette all’ingresso un
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