Page 54 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015
“a ritroso”, secondo un ragionamento avente ad oggetto il danno cagionato a
detto bene(9).
L’attenzione nei confronti della tutela ambientale ha portato alla nascita
di quello che molti considerano un vero e proprio diritto penale dell’ambien-
te, locuzione nella quale vogliono farsi rientrare le disposizioni in materia di
tutela ambientale e le conseguenti sanzioni penali quale effetto della loro inos-
servanza.
Si tratta di una serie di norme che, sebbene poste in essere in tempi diffe-
renti e sostanziate in un complesso probabilmente disomogeneo di disposizio-
ni, si caratterizzano in funzione dell’oggetto della tutela ed intendono sanzio-
nare - proprio in vista della tutela del bene ambiente - quei comportamenti
offensivi che siano idonei a ledere o porre in pericolo il bene oggetto di tutela,
con lo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini, oltre che l’ambiente in sé.
Non è mancato chi sosteneva, tuttavia, che la produzione in materia sem-
brava creata in maniera abbastanza confusa e disordinata, “senza tenere conto
delle esigenze di coordinamento tra diverse disposizioni e, peggio ancora, allo
scopo di sopperire ad esigenze particolari o rimediare a non graditi indirizzi
interpretativi della giurisprudenza”(10).
Oppure, si sosteneva che la sede idonea a conseguire una tutela ambientale
sarebbe stata in realtà quella del diritto amministrativo, affermando in tal senso
che il diritto penale sarebbe servito esclusivamente a creare le condizioni neces-
(9) - Tale riflessione è presente nella Relazione della Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere in occasione dell’audizione avente ad oggetto il disegno di legge n. 1345 (delitti
contro l’ambiente), Segreteria Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Roma,
2014. In tale occasione si evidenzia, a proposito di tale disegno di legge, che “la definizione giu-
ridicamente rilevante del bene “ambiente” non si rinviene nella legge e, pertanto, la stessa è stata ricostruita
mediante una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che la ha individuata con una sorta di ragionamen-
to “a ritroso”, dopo aver identificato il “danno” cagionato a detto bene che è stato definito “danno ecologico”,
identificato nel pregiudizio arrecato all’ambiente inteso in senso naturalistico quale “ecosistema” e composto
da tutte le “matrici ambientali””. Si legge inoltre, a tal proposito, che la tutela del bene ambiente
sia stata già riconosciuta in passato dalla Corte di Cassazione (Cass. pen. sent. n. 421/83) la
quale ne aveva rinvenuto il fondamento nell’art. 9 della Costituzione. Si è poi giunti a deli-
neare l’esistenza di un vero e proprio diritto fondamentale della persona definito come “il
diritto collettivo di fruizione dei beni ambientali”, inteso quale valore primario dell’ordina-
mento.
(10) - L. RAMACCI, op. cit., pag. 24.
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