Page 55 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI
sarie per l’esercizio della suddetta tutela(11).
Da ultimo, di grande importanza risulta essere il più recente intervento del
legislatore operato con la legge 68/2015 contente i cosiddetti “ecoreati”, la
quale ha introdotto una serie di nuove figure delittuose, tra le quali quella di
disastro ambientale - oggetto del presente lavoro. Sarà proprio questa legge a
soddisfare l’esigenza di dare una risposta normativa specifica alla questione
ambientale.
Nonostante le perplessità legate allo studio di tale settore - dovuta proba-
bilmente all’abbondante utilizzo di termini e concetti spesso difficili da inter-
pretare - non può vanificarsi lo sforzo del legislatore che ha inteso recepire la
necessità di apprestare una tutela specifica ad un settore direttamente e partico-
larmente incidente con la qualità della vita sociale dei cittadini, oltre che, come
già posto in risalto, con la loro salute.
Appare comunque palese che mediante le norme poste a tutela dell’am-
biente l’intento del legislatore non è stato quello di perseguire finalità astratte,
quanto piuttosto quello di rispondere ad un’esigenza della collettività resasi
necessaria dall’evidente incremento di comportamenti offensivi e lesivi dell’am-
biente - basti pensare, a tal proposito, al moltiplicarsi delle condotte relative allo
sversamento illecito di rifiuti, alla loro gestione, nonché a tutte le molteplici e
complesse vicende legate a tale problematica.
La legge 68/2015, in particolare, si propone di dare una disciplina esausti-
va in materia di tutela ambientale sotto il profilo strettamente penalistico, rap-
presentando tale esigenza una delle questioni attuali di maggiore interesse, con
l’obiettivo di far fronte alle istanze sociali ed alla conseguente necessità di darvi
riscontro normativa. L’intento di tale corpus normativo, quindi, alla luce delle
nuove disposizioni, è quello di tendere alla conservazione del bene ambiente
con lo scopo specifico di garantire una tutela effettiva, in senso ampio, alla
dignità della persona ed al suo diritto di vivere in un ambiente salubre. Si è così
giunti in modo graduale ad affermare e riconoscere l’esistenza di un diritto fon-
damentale della persona inteso quale valore primario dell’ordinamento.
(11) - Tale lettura ricorre nel manuale di Ramacci sopra citato. L’autore, nel riferirsi alla dottrina che sostiene
tale orientamento, richiama il pensiero di Patrono, Inquinamento industriale e tutela penale dell’ambiente, Padova
1980, nonché quello di Panagia, La tutela dell’ambiente naturale nel diritto penale d’impresa, Padova, 1993.
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