Page 58 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015
Seguendo la ricostruzione di alcuni giudici di merito, quindi, la condotta
di disastro ambientale era da ricomprendere nella definizione di “altro disastro”
- o cosiddetto disastro innominato, formula anch’essa molto discussa, data la
sua portata di concetto alquanto indeterminato - contenuta nell’art. 434, inter-
pretando tale disposizione nel senso di norma di chiusura, “allorquando sussi-
sta un danno grave e irreparabile all’ambiente e vi sia pericolo per la pubblica
incolumità”(18).
Tale modus operandi, tuttavia, comportò con il tempo una serie di dubbi
circa l’applicabilità dell’art. 434 e ben presto furono evidenziati i limiti di tale
ricostruzione interpretativa. In particolare, si evidenziava la vaghezza del concet-
to di “disastro innominato” e tali perplessità furono favorite dalla formulazione
eccessivamente generica della disposizione codicistica in oggetto, tale da indurre
una parte della dottrina a negare l’astratta configurabilità del concetto stesso di
disastro ambientale fino a quel momento fatto rientrare proprio nel disastro
innominato. I dubbi furono tali da costituire motivo di ricorso al Giudice delle
Leggi per sollevare una questione di costituzionalità in relazione alla possibilità
di contestare il disastro ambientale con riferimento all’art. 434 c.p., per contrasto
con il principio della riserva di legge e con quello di tassatività.
In particolare, la questione di legittimità dell’art. 434 fu sollevata nella
parte in cui la norma punisce chiunque “fuori dei casi previsti dagli articoli pre-
cedenti, commette un fatto diretto a cagionare (…) un altro disastro (…) se dal
fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”(19).
Ad avviso del giudice rimettente, nello specifico, la norma in questione,
nella parte in cui contempla la figura delittuosa del cosiddetto disastro innomi-
nato, violerebbe il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice, ricom-
preso nella riserva assoluta di legge, sancita dall’art. 25, comma 2, Cost. in mate-
ria penale(20).
(18) - Ibidem.
(19) - C. Cost. sent. n. 327/2008, da Corte Costituzionale, sito ufficiale, archivio sentenze.
(20) - Il giudice a quo, difatti, rileva come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte “il principio
di tassatività soddisfi plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere il ruolo creativo dell’interprete (…)
e quello di presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli
è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare (…)”.
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