Page 61 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI

cendosi, di fatto, in una “espressione sommaria capace di assumere, nel linguag-
gio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati”(26).

      Concorrerebbero, invece, a precisarne valenza e portata, la finalità dell’in-
criminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica inco-
lumità. Nel risolvere il dubbio di costituzionalità, il Giudice delle Leggi fornisce
la corretta interpretazione dell’art. 434 c.p., secondo la quale, la norma, nella
parte in cui punisce il disastro innominato, assolve ad una funzione “di chiusu-
ra”(27) del sistema. Essa, cioè, mira a colmare le eventuali lacune che potrebbero
presentarsi nelle norme relative alla tutela della pubblica incolumità, tenendo
conto sia del progresso tecnologico che delle nuove fonti di pericolo in grado di
costituire una non preventivabile forma di aggressione al bene protetto.

      Interpretando quindi a ritroso l’intento del legislatore e seguendo la diret-
trice fornita dalla Consulta, è possibile affermare che lo stesso aveva previsto
una formula di chiusura - preceduta da un’elencazione relativa ad una serie di
casi specifici - recante il concetto generico di “altro disastro”, dovendo presu-
mersi che tale concetto, nonostante la sua indeterminatezza, dovesse intendersi
nel senso di un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo rispetto ai
disastri contemplati negli articoli compresi nel capo relativo ai “delitti di comu-
ne pericolo mediante violenza” e che lo stesso sia un concetto destinato “a rice-
vere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo
debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus”(28).

      È plausibile, pertanto, ricavare una nozione unitaria di disastro analizzan-
do congiuntamente le varie figure di esso comprese nel capo I titolo VI del
codice penale e da tale operazione sarà così possibile delinearne, secondo la
Corte, i tratti distintivi. Dal punto di vista dimensionale, deve verificarsi un
evento distruttivo di proporzioni straordinarie, tale da produrre effetti dannosi
gravi, complessi ed estesi.

(26) - Ibidem.
(27) - Ibidem.
(28) - Tale conclusione comunque, non basterebbe ancora a superare il dubbio di costituzionalità

       sollevato. La stessa Corte specifica che dovrà poi acclararsi se, dall’insieme delle norme che
       incriminano i disastri tipici, sia possibile ricavare “tratti distintivi che illuminino e circoscrivano la
       valenza del concetto di genere disastro”.

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