Page 63 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI

      Le ipotesi di disastro ambientale ricondotte allo schema normativo del disastro
innominato, sono state spesso scandagliate dalla giurisprudenza della Cassazione, la
quale, comunque, ha sempre considerato legittimo il loro inquadramento nella più
generale figura di altro disastro di cui all’art. 434 c.p. In occasione di una pronuncia
relativa all’attività di smaltimento illecito di rifiuti effettuato in modo tale da porre in
pericolo la pubblica incolumità, la Corte fornisce alcuni elementi in presenza dei
quali possa ritenersi configurato il delitto di disastro ambientale colposo(32).

      A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto necessario, ai fini della sua con-
figurabilità, il verificarsi di un evento di danno o di pericolo per la pubblica
incolumità che sia “straordinariamente grave e complesso, ma non nel senso di
eccezionalmente immane”(33), essendo quindi sufficiente che il nocumento abbia
un carattere di prorompente diffusione, tale da esporre a pericolo collettiva-
mente un numero indeterminato di persone. La eccezionalità della portata del-
l’evento deve essere di dimensioni tali da destare un esteso senso di allarme
“senza che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o le
lesioni alle persone, ben potendo colpire anche le cose, purché dalla rovina di
queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva”(34).

      In una pronuncia successiva, la Corte specifica che il delitto di disastro
colposo innominato di cui agli artt. 443 e 449 c.p. è integrato da un “macroe-
vento”, il quale comprende non soltanto gli accadimenti disastrosi di grande
immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto(35), ma anche
quegli eventi che, sebbene non immediatamente percepibili ed il cui verificarsi
abbia luogo in un tempo prolungato, realizzano comunque l’effetto di produrre
“quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e
di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esi-
stenza di una lesione della pubblica incolumità”(36).

(32) - Cass. sez. I, sent. n. 40330/2006, da L. Ramacci, Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legit-
       timità, op. cit.

(33) - Ibidem.
(34) - L. RAMACCI, op. cit., rif. Cass. sent. 40330/2006.
(35) Cass. sez IV, sent. n. 4675/2006, da Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore Penale, Rel. n.

       III/4/2015, Novità Legislative: Legge n. 68/2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
(36) - Ibidem. In relazione agli eventi di grande ed immediata evidenza, la Corte si riferisce espres-

       samente alle ipotesi di crollo, naufragio, deragliamento, ecc.

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