Page 68 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
        IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015

      Il delitto di disastro ambientale formulato dal legislatore, appare quindi
coerente con i requisiti individuati dalla Cassazione, riproducendo così quei
tratti identificativi già delineati e circoscritti in precedenza.

      Rileggendo invece quanto affermato dalla Consulta, alla luce delle infor-
mazioni fino ad ora raccolte, emerge, in realtà, che la stessa aveva ritenuto
necessaria la compresenza di due differenti requisiti ai fini della configurazione
del disastro.

      Il primo, relativo alla natura straordinaria dell’evento “disastro”, dovendo
trattarsi, sul piano meramente dimensionale, “di un evento distruttivo di pro-
porzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre
effetti dannosi gravi, complessi ed estesi”(43).

      Il secondo, relativo al pericolo per la pubblica incolumità che di esso deve
essere conseguenza, dovendo cagionare, sul piano della proiezione offensiva,
“un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di
persone”(44).

      Analizzando la formulazione della nuova norma, invece, emerge che dei
due requisiti dell’evento non sia più richiesta la necessaria compresenza.

      A tale conclusione induce la presenza dell’avverbio alternativamente, il cui
utilizzo da parte del legislatore comporta, evidentemente, che i due elementi
dovranno essere presenti disgiuntamente tra di loro e tale soluzione, forse coe-
rente con la diversa offensività dell’ipotesi delittuosa qui considerata e cioè la
lesione del bene protetto dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla pubblica
incolumità(45), risponde, comunque, ad un’esigenza di tipicità. Altro aspetto,
oggetto di interpretazione giurisprudenziale, riguarda la condotta relativa all’al-
terazione di un ecosistema, nel momento in cui il legislatore vi affianca l’agget-
tivo irreversibile. In tale ottica, il concetto di irreversibilità è chiaramente indi-
viduato allorché si intenda che un disastro è irrimediabile anche nel caso in cui
la sua eventuale reversibilità, seppure teoricamente ipotizzabile, sia legata ad
una dimensione temporale tale da non poter essere posta in connessione con i
tempi tipici dell’azione umana.

(43) - Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, op. cit.
(44) - Ibidem.
(45) - Ibidem.

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