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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI
Non appare invece condivisibile l’idea secondo cui l’alterazione di un eco-
sistema non possa definirsi irreversibile finché sia astrattamente possibile un
suo teorico ripristino, persino in un lunghissimo arco temporale.
Per converso, risulta individuabile, sempre con riferimento all’art. 452
quater, l’ipotesi che l’evento disastroso rivesta un carattere di “ardua reversibi-
lità”(46), fattispecie che si realizza quando l’eliminazione dell’alterazione, così
come recita la norma, risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali.
In tale ambito, è da evidenziare come sia richiesta la contestualità di due
elementi, necessità posta in risalto dall’utilizzo da parte del legislatore della con-
giunzione “e”.
Ultimo, ma non meno rilevante, aspetto da segnalare, è quello relativo alla
introduzione nel primo comma della citata disposizione, della cosiddetta clau-
sola di riserva, presente nell’incipit della norma, ovvero nella parte in cui la stes-
sa recita “fuori dai casi previsti dall’art. 434”.
Tale soluzione legislativa, secondo una recente interpretazione fornita
dalla Corte di Cassazione, presta il fianco a qualche difficoltà interpretativa(47).
Ragionando a ritroso, emerge che fu per prima la Corte Costituzionale ad
asserire - nella oramai ben nota sentenza relativa alla questione di legittimità del-
l’art. 434 c.p. - che tale norma, nella parte in cui punisce il disastro innominato,
“assolve pacificamente ad una funzione di chiusura del sistema”(48).
Una tale affermazione, tuttavia, non sembra poter essere richiamata al
fine di giustificare l’inserimento della clausola di riserva nell’art. 452 quater,
poiché trovando quella affermazione pacifica ed evidente collocazione nel-
l’art. 434 ed in quella tipologia di sistema di protezione del bene ambiente,
risulta più difficile immaginare la sua operatività a seguito dell’introduzione
del nuovo delitto di disastro ambientale concepito come reato di evento (di
danno).
(46) - Ibidem.
(47) - Tale aspetto emerge chiaramente nella Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di
Cassazione, nella quale si evidenza come l’inserimento di tale clausola non abbia dato luogo
ad un’interpretazione pacifica.
(48) - C. Cost., sent. n. 327/2008.
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