Page 67 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI

      Per prima cosa, nonostante l’impazienza di volgere immediatamente lo
sguardo alla tanto attesa definizione normativa del concetto di disastro ambien-
tale, è necessario analizzare la norma in oggetto partendo dall’aspetto per
primo disciplinato e regolato da tale disposizione codicistica. Il legislatore,
difatti, ammonisce innanzitutto sulle conseguenze derivanti dal porre in essere
le condotte originatrici del disastro ambientale, regolando quindi, preliminar-
mente, l’aspetto prettamente sanzionatorio. In tale prospettiva, il primo comma
dell’art. 452 quater sancisce che “chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni” e soltanto al
secondo comma fornisce all’interprete, finalmente, una definizione normativa
delle condotte costituenti disastro ambientale.

      Il secondo comma, nel definire la nozione di disastro ambientale, sancisce
che costituiscono alternativamente disastro ambientale l’alterazione irreversibile
dell’equilibrio di un ecosistema, l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la
cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con prov-
vedimenti eccezionali ed infine l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della
rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi
ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

      Il terzo ed ultimo comma, infine, prevede uno specifico aumento di pena
per i casi in cui il disastro ambientale venga prodotto in un’area naturale protet-
ta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, ambientale, artistico, architetto-
nico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette.

      È necessario evidenziare che la definizione configurata dal legislatore si
avvicina a quella elaborata dalla Corte di Cassazione, la quale, come già specifi-
cato, aveva provveduto a ricostruire una serie di requisiti - il verificarsi di un
nocumento di portata e diffusione tali da esporre a pericolo un determinato
numero di persone, la potenza espansiva del danno e la capacità dello stesso di
porre in pericolo la pubblica incolumità - necessari e sufficienti affinché potesse
configurarsi il disastro ambientale, rientrante, all’epoca, come sopra specificato,
nella più generica fattispecie di disastro innominato(42).

(42) - Ciò emerge dall’esame di alcune documentazioni relative al Progetto di Legge, in particolare
       in Documentazione per l’esame di Progetti di legge, Delitti contro l’ambiente, A.C. 342 e abb. - B, Schede
       di lettura n. 34/2, 18 marzo 2014, da Sito Ufficiale Parlamento, Camera dei Deputati, XVII Legislatura.

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