Page 144 - Rassegna 2-2016
P. 144

LA GESTIONE DELLE CRISI INTERNAZIONALI NELLA DOTTRINA DELL’UNIONE EUROPEA

futuri e delle necessarie modifiche istituzionali, gli stati membri inserirono una
clausola di revisione del trattato: l’articolo “n” prevedeva infatti la convocazio-
ne di una conferenza intergovernativa nel 1996, conferenza culminata nella
firma del trattato di amsterdam nel 1997.

      sempre nel 1992, il 19 giugno, si tenne nei dintorni di Bonn, nei pressi
della collina di petersberg, una riunione del consiglio dei ministri della ueo
(unione europea occidentale), nel corso della quale vennero definiti, tra l’altro,
i compiti di sicurezza, difesa e di missioni per il ristabilimento della pace della
ueo, oggi ricordati come i “Compiti di Petersberg” ed introdotti nel tue a par-
tire dal trattato di amsterdam nel 1997 (entrato in vigore il 1° maggio 1999)
come nuova competenza dell’ue, consentendo all’ue di agire d’iniziativa
anche perché buona parte di tali compiti non richiede un mandato specifico
dell’onu. L’articolo 17/2° del tue (corrente) circoscrive l’ambito delle mis-
sioni pesd all’esecuzione dei compiti di petersberg:

      - missioni umanitarie e di soccorso, come per esempio l’evacuazione di cittadi-
ni di stati membri dell’ue da aree di crisi;

      - missioni di mantenimento della pace (peace-keeping), per prevenire l’erompere
di un conflitto tra due stati;

      - missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, comprese le missioni
tese al ristabilimento della pace, come per esempio l’imposizione di una zona
demilitarizzata per separare due fazioni in guerra.

      il 3-4 giugno 1999 ebbe luogo il consiglio europeo di colonia, nel quale
venne deciso che l’ue avrebbe dovuto sviluppare concretamente le capacità
per assolvere i compiti di petersberg, ponendo quindi al centro del processo di
potenziamento della pesc la gestione delle crisi. ma fu con il consiglio
europeo di Helsinki nel dicembre 1999 che la pesd, ancora in nuce, cominciò
a prendere corpo. in quell’occasione venne infatti stabilito che entro il 2003
(Headine Goal 2003) gli stati membri si sarebbero dotati, grazie ad una coopera-
zione volontaria alle operazioni dirette dall’ue, di una Forza di reazione
rapida con la capacità di schierarsi nell’arco di 60 giorni e mantenere per alme-
no un anno forze militari complessive fino a un massimo di 50.000-60.000
uomini, da impiegare in missioni umanitarie e di mantenimento e ristabilimento
della pace (previste tra i cosiddetti compiti di petersberg).

                                                                                     143
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149