Page 141 - Rassegna 2-2016
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LA TUTELA DEI PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
                                E DEI DIRITTI UMANI

direttive e raccomandazioni adottate dalle istituzioni europee. Questi atti legislativi
e, in maniera più generale, le politiche dell’unione sono il risultato delle decisioni
prese dal consiglio (che rappresenta i governi nazionali), dal parlamento europeo
(che rappresenta i popoli d’europa) e dalla commissione europea (organo indipen-
dente dai governi e garante dell’interesse comune degli europei). anche altre istitu-
zioni e organismi svolgono un ruolo preciso, come indicato di seguito. dal 1° luglio
2013, con l’ingresso della croazia, i paesi membri dell’ue sono 28(1).

2. La politica estera di sicurezza comune (PESC). La politica europea di sicurezza
   e difesa dell’UE (PESD), oggi politica di sicurezza e difesa comune (PSDC)(2)

a. Il servizio diplomatico dell’UE

      La politica estera e di sicurezza comune - Common Foreign and Security

(1) - nel referendum del 23 giugno 2016, i cittadini britannici si sono espressi per lasciare l’unione
      europea attivando così la procedura legale prevista dall’art. 50 del trattato di Lisbona.

(2) - art. 17 tue. - “1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative
      alla sicurezza dell’unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comu-
      ne, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il consiglio europeo decida in tal senso.
      in tal caso il consiglio europeo raccomanda agli stati membri di adottare tale decisione secondo
      le rispettive norme costituzionali. La politica dell’unione a norma del presente articolo non pre-
      giudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni stati membri, rispetta
      gli obblighi di alcuni stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite
      l’organizzazione del trattato del nordatlantico (nato), nell’ambito del trattato dell’atlantico
      del nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale conte-
      sto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli stati membri
      lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
      2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccor-
      so, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione
      di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.
      3. L’adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente
      articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.
      4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione raffor-
      zata fra due o più stati membri a livello bilaterale, nell’ambito dell’unione dell’europa occi-
      dentale (ueo) e della nato, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista
      dal presente titolo e non la ostacoli.
      5. per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso
      saranno riesaminate in conformità all’articolo 48”.

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