Page 108 - Rassegna 2-2016
P. 108
IL RUOLO DELL’ARMA NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI AMBIENTALI:
IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
L’articolo 318 ter prevede che “allo scopo di eliminare la contravvenzione
accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di
cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impar-
tisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente
specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un
termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”. La disgiunti-
va utilizzata dal legislatore lascia intendere che l’organo di vigilanza e le forze del-
l’ordine debbano procedere agli accertamenti in maniera non congiunta. Tale attri-
buzione appare permeata da una sorta di pericolosa genericità, che potrebbe cau-
sare sovrapposizioni ed ulteriori problematiche in sede di attività ispettiva, facendo
sorgere l’esigenza di chiarire le competenze tra i vari organi di vigilanza.
La disposizione in esame prevede inoltre che la prescrizione dovrà essere
asseverata tecnicamente dall’Ente specializzato competente come materia trat-
tata (ARPA o Enti diversi); sul punto, è stato osservato che la mancata puntuale
indicazione, ad esempio, delle sole ARPA quali soggetti deputati all’implemen-
tazione di tale procedura potrebbe essere una scelta non casuale da parte del
legislatore: alla luce di ciò si potrebbe infatti sostenere il coinvolgimento - oltre
alle Agenzie ambientali - di altri soggetti in possesso di competenze non stret-
tamente inerenti la materia ambientale. Ciò si correlerebbe, peraltro, alla circo-
stanza che - per espressa previsione di legge - gli articoli 318-bis e seguenti sono
applicabili alle sole contravvenzioni contenute nel D.L.vo n. 152/2006: si pensi,
ad esempio, alle contravvenzioni in materia di scarichi (parte III, D.L.vo n.
152/2006), per le quali l’ente competente ad applicare la procedura in commen-
to potrebbe essere quello che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
Una prima difficoltà emerge tuttavia dalla delimitazione delle funzioni di
polizia giudiziaria delle ARPA il cui status giuridico non è pacifico. Come rappre-
sentato anche in sede di lavori parlamentari, si registrano due distinti orientamen-
ti: una prima ricostruzione nega il possesso della qualifica in questione, sulla base
di una interpretazione letterale delle disposizioni contenute nella legge n. 61/94
di riordino dei controlli ambientali, poiché in tale disciplina non è previsto espli-
citamente che gli operatori delle Arpa possiedano la qualifica di U.P.G. Tale posi-
zione è stata avallata dal parere del Consiglio di Stato n. 3387 del 26 luglio in base
al quale, tuttavia, per una diversa opzione, si ritiene invece legittimo il conferimen-
107

