Page 104 - Rassegna 2-2016
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IL RUOLO DELL’ARMA NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI AMBIENTALI:
                  IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

      Un altro delitto previsto dalla legge in esame è quello di impedimento del
controllo, che si realizza negando o ostacolando l’accesso ai luoghi agli organi
di vigilanza e controllo, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi,
comportamenti tutti finalizzati ad intralciare, eludere o impedire l’attività istitu-
zionale di accertamento di responsabilità in materia ambientale.

      L’ultimo delitto introdotto dalla legge n. 68/2015 è quello di omessa boni-
fica a carico di chi, essendovi obbligato per legge, “non provvede alla bonifica,
al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”. Aldilà di questi cinque nuovi
delitti introdotti nel codice penale, la legge in esame prevede anche un’ipotesi
aggravata di associazione per delinquere, quando uno o più di questi delitti costi-
tuisca lo scopo, esclusivo o concorrente, dell’associazione stessa. E anche l’asso-
ciazione di tipo mafioso, ipotesi criminosa specifica del nostro ordinamento, è
punita più gravemente se finalizzata a commettere uno di tali delitti ovvero
“all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia
ambientale”. Questa norma riveste particolare importanza se si considera che in
Italia il fenomeno delle cosiddette ecomafie - sorto alla fine degli anni Ottanta
quando la criminalità organizzata decide di passare dai delitti ‘strutturali’ (omici-
di, estorsioni, usura, traffico di droga, sfruttamento della prostituzione, ecc.) a
quelli ‘silenziosi’ (come quelli ambientali) - è sempre più allarmante, tanto da
essere valutato in oltre venti miliardi di euro il relativo giro d’affari, con riferi-
mento soprattutto al ciclo dei rifiuti e del cemento (abusivismo edilizio).

      Un altro aspetto interessante di questa legge è l’introduzione dell’aggra-
vante ambientale, applicabile a qualsiasi reato se commesso allo scopo di ese-
guire non solo uno dei cinque delitti previsti dalla stessa legge, ma anche una
violazione del T.U.A. o di “altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambien-
te”. L’aggravante richiede quindi un autentico ‘dolo specifico ambientale’ e la
formulazione della norma sembra legittimare l’applicabilità della stessa anche
nel caso che il reato venga commesso per eseguire semplici illeciti amministra-
tivi, purché posti a tutela dell’ambiente.

      Sono poi previste rilevanti diminuzioni di pena (ravvedimento operoso)
per l’imputato che ponga in essere condotte riparatorie, e cioè che si adoperi al
fine di evitare conseguenze ulteriori del delitto ovvero provveda concretamente

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