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IL RUOLO DELL’ARMA NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI AMBIENTALI:
IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
le, risalente addirittura al 1930. I fenomeni di inquinamento dell’aria, del suolo,
delle acque, quello elettromagnetico e acustico, la tutela del paesaggio, della flora
e della vegetazione, dei beni culturali, delle aree protette, dell’assetto edilizio ed
urbanistico erano disciplinati da autonome leggi speciali, emanate nel corso degli
anni, spesso per adeguarsi alla normativa comunitaria. Tutto questo fino al 2006
quando, recependo ben otto direttive comunitarie non ancora attuate, il
Governo - col decreto legislativo n. 152 - ha tentato di riordinare, semplificare,
razionalizzare e coordinare buona parte della legislazione ambientale, dando vita
al cosiddetto Testo Unico Ambientale (T.U.A.), dal quale comunque restavano
fuori diverse importanti settori (inquinamento elettromagnetico e acustico,
radiazioni ionizzanti, edilizia e urbanistica, flora e fauna selvatica, ecc.).
Tuttavia, quasi tutte le violazioni in materia ambientale erano punite o
come semplici violazioni amministrative o come reati contravvenzionali; le ipo-
tesi delittuose, prima della Direttiva 2008/99/CE, erano soltanto tre, peraltro
tutte riguardanti il trasporto o il traffico illecito di rifiuti. Ciò comportava che
quasi tutte le violazioni ambientali, escluse le rarissime sopra ricordate, erano
punite con sanzioni abbastanza lievi e inoltre erano soggette a prescrizione più
breve.
La Direttiva citata, detta “eco-crime”, pur colmando le carenze indicate,
riconosce tuttavia rilevanza penale solo a comportamenti concretamente peri-
colosi o dannosi per la risorsa ambientale o per l’integrità fisica dell’uomo, riser-
vando alle violazioni meramente formali (alias burocratiche) l’area dell’illecito
amministrativo. In definitiva essa introduce un modello di diritto penale
ambientale incentrato sul danno piuttosto che sul pericolo.
Per quanto concerne la posizione italiana, la direttiva in questione ha
avuto attuazione con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha avuto il
merito non trascurabile di estendere la responsabilità amministrativa degli enti
in conseguenza di reato a numerose fattispecie di reati ambientali, fino ad allora
esclusi, con la previsione non solo di sanzioni pecuniarie amministrative (quan-
tificate in quote) anche molto severe (fino a ottocento quote pari al valore di
euro 1.239.200), ma pure di sanzioni interdittive temporanee, fino all’interdizio-
ne definitiva dall’esercizio dell’attività per le aziende utilizzate in maniera stabile
(con ‘scopo unico e prevalente’) per infrangere le norme sul traffico dei rifiuti.
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