Page 103 - Rassegna 2-2016
P. 103

STUDI GIURIDICI

b. La legge 22 maggio 2015, n. 68 “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”

      Il completo recepimento della direttiva 2008/99/CE è avvenuto recente-
mente, con la legge 22 maggio 2015, n. 68. La legge, da molti definita ‘epocale’
per la tutela dell’ambiente, ha in sostanza - col nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti
contro l’ambiente” - introdotto nel codice penale cinque delitti (inquinamento
ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radio-
attività, impedimento del controllo, omessa bonifica) e poi una serie di aggra-
vanti e sconti di pena. La collocazione dei più gravi reati ambientali nel codice
penale è di certo emblematica del rilievo finalmente riconosciuto alla tutela
dell’ambiente, ormai di assoluta centralità nel nostro ordinamento giuridico.

      L’inquinamento ambientale è il primo dei delitti introdotti dalla legge n.
68/2015. Esso punisce severamente chiunque abusivamente cagiona una com-
promissione o un deterioramento significativi e misurabili di una risorsa
ambientale (acqua, aria, suolo, sottosuolo), di un ecosistema, della biodiversità,
della flora e della fauna, e viene altresì configurato come reato aggravato dal-
l’evento di morte o lesioni, con previsione di pena detentiva che, nei casi di
maggiore gravità, può raggiungere i venti anni di reclusione.

      Il secondo delitto previsto dalla legge n. 68/2015 è il disastro ambientale
che punisce più gravemente chiunque, sempre ‘abusivamente’, provochi l’alte-
razione dell’equilibrio di un ecosistema, irreversibile o comunque difficilmente
eliminabile, ovvero offenda la pubblica incolumità. Questo reato è ricondotto
allo schema normativo del cosiddetto disastro innominato o generico previsto
dall’articolo 434 c.p., caratterizzato rispetto ad esso dallo specifico evento sopra
indicato, anche come risultato di condotte stratificate nel tempo e dunque non
immediatamente percepibili.

      Per entrambi i predetti reati (inquinamento e disastro ambientali) è prevista,
poi, anche l’ipotesi colposa, forse in ossequio al principio di precauzione, eviden-
temente per perseguire ogni condotta potenzialmente inquinante e disastrosa.

      È stato poi introdotto dalla legge n. 68/2015 il delitto di traffico e abban-
dono di materiale ad alta radioattività, che punisce una miriade di condotte (ces-
sione, acquisto, ricezione, detenzione, importazione, esportazione, trasporto,
abbandono, ecc. ) aventi ad oggetto tale materiale.

102
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108