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STUDI GIURIDICI
3. Gli strumenti legislativi
a. L’evoluzione normativa
Le ragioni che hanno condotto il legislatore ad integrare nel corso degli
anni la produzione normativa di settore promanano dall’esigenza di predisporre
un adeguato sistema di tutela penale capace di sanzionare in maniera severa e
proporzionata i più gravi delitti in materia ambientale, oltre che da una durevole
ed incessante pressione dell’orientamento giurisprudenziale nell’ambito della
tutela dell’ambiente.
A fronte di un inasprimento delle aggressioni criminali all’ambiente, si è
evidentemente ritenuto imprescindibile adoperarsi al fine di dotare le Forze del-
l’ordine e la magistratura di strumenti giudiziari adeguati, con l’intento di supe-
rare la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge.
Risale infatti al 2001, con il riformulato articolo 117, l’ingresso della “tute-
la dell’ambiente” nella Costituzione italiana, che prima ignorava del tutto persi-
no il termine “ambiente”.
Del resto soltanto nel 1986 è stato istituito in Italia il Ministero
dell’Ambiente; lo stesso anno in cui - con l’Atto Unico Europeo, che comple-
tava e modificava i Trattati di Roma del 1957 - la tutela dell’ambiente ha trovato
espresso e visibile riconoscimento anche a livello comunitario, da lì partendo la
continua escalation che, attraverso Maastricht (1992) Amsterdam (1997) Nizza
(2001), è approdata a Lisbona (2007), il cui Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE) - premesso che in materia ambientale l’Unione ha
competenza concorrente con quella degli Stati membri - dedica all’ambiente un
Titolo autonomo (il XX della Parte III; articoli 191, 192, 193), individuando la
salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente, con uno sfruttamento accorto e
razionale delle risorse naturali, come una delle primarie finalità dell’Unione, e
recepisce i principi di precauzione, dello sviluppo sostenibile, dell’azione pre-
ventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambien-
te, di “chi inquina paga”.
La carenza della Carta Costituzionale italiana per quanto concerne la difesa
dell’ambiente trovava, fino a poco tempo fa, speculare riscontro nel codice pena-
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