Page 109 - Rassegna 2-2016
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STUDI GIURIDICI
to di tale qualifica all’esito di una lettura congiunta dell’articolo 57 del codice di
procedura penale - il quale delega a leggi di settore o regolamenti la possibilità di
attribuire le funzioni di Polizia Giudiziaria in comparti dell’amministrazione pub-
blica diversi da quelli strettamente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica - con la stessa legge statale 61/94 e con il D.M. Sanità n. 58/97, relativo
alla disciplina del profilo professionale del tecnico della prevenzione ambientale.
Altra problematica riguarda la competenza tecnica delle forze di polizia
giudiziaria che, quandanche dotate di alta specializzazione in materia ambienta-
le, potrebbero non essere detentrici del tecnicismo necessario e della competen-
za utile ad impartire prescrizioni ed a verificarne l’assolvimento (o addirittura -
come quale Procura della Repubblica propone - ad occuparsi della necessaria
asseverazione). L’inclusione, nell’art. 318-bis, di entrambi gli elementi di perico-
lo attuale e concreto di danno e di danno, infatti, genera evidenti difficoltà nella
valutazione ed identificazione delle prescrizioni da applicare. Mentre la nozione
di danno può riferirsi ad eventi percepibili o oggettivamente verificabili relativi
alla compromissione della integrità del bene, quella di pericolo attuale e concre-
to di danno è più complessa ed esposta a rilevanti equivoci interpretativi. La tas-
satività della valutazione discrezionale, ovvero della valutazione prognostica sul
grado di probabilità, possibilità o certezza che la situazione possa provocare un
danno, è rimessa alla polizia giudiziaria e pertanto si presuppone che l’operatore
abbia specifiche conoscenze tecnico - analitiche per l’imposizione di quelle pre-
scrizioni che, se assolte, rappresentano il punto di chiusura dei procedimenti.
A tal proposito, anche al fine di implementarne le competenze specialisti-
che, sarebbe auspicabile l’ottenimento per i militari del Comando Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente - che, rispetto alla generica Polizia Giudiziaria, sono
chiamati a determinare prescrizioni in materia anche senza ricorrere all’organo
tecnico - della qualifica di “Ispettori Ambientali”(1), che attribuisca funzioni e
competenze in via esclusiva(2).
(1) - Tale qualifica non è attualmente attribuita agli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato o
agli operatori dei citati organismi tecnici, né vi è traccia di un’attribuzione simile nell’ordina-
mento giurisprudenziale in materia ambientale.
(2) - Parimenti a quanto avviene per il NAS i cui operatori, oltre ad avere una competenza specifica
in materia di sicurezza “alimenti e bevande” e “sanità pubblica”, sono anche “Ispettori
Sanitari”, quindi, per decreto ministeriale, tecnici con ampi poteri.
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