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STUDI GIURIDICI
Innumerevoli sono i casi che potrebbero essere citati in cui il comune
denominatore è la sistematicità dell’organizzazione e la totale sovrapponibilità
dell’asset societario a quello criminale. Tali casi sono molto frequenti benché
siano caratterizzati dal comune denominatore della criminalità organizzata rife-
ribile alla criminalità d’impresa.
Tutti i casi riconducibili alla violazione di cui all’articolo 260 TUA presen-
tano come elementi comuni:
a. l’essere riferibili ad attività continuativa di natura organizzata con l’alle-
stimento di mezzi;
b. perseguimento dell’illecito profitto attraverso la gestione abusiva di rifiuti;
c. la declassificazione del rifiuto attraverso la falsificazione della relativa
documentazione.
Buona parte delle condotte riferibili al concetto di crimine di impresa
fanno riferimento a quanto è stato definito come sistema del girobolla e cioè
della declassificazione fittizia di rifiuti attraverso la falsificazione della docu-
mentazione di trasporto e delle certificazioni analitiche al fine di poter fraudo-
lentemente smaltire o riutilizzare (come materie prime seconde) i rifiuti, ridu-
cendo in tal modo i costi di gestione. Il comune denominatore che descrive
l’azione criminosa dell’articolo 260 TUA prevede che:
a. l’azione ricada nell’ambito di un accordo collusivo;
b. l’associazione presenti lo scopo di avviare attività organizzate per il traf-
fico illecito di rifiuti;
c. il fine sia quello di conseguire un ingiusto profitto attraverso un’attività
continuativa di natura organizzata;
d. via sia una gestione abusiva dei rifiuti che può essere rappresentata in:
- assenza totale di qualsivoglia provvedimento autorizzativo;
- presenza di autorizzazioni amministrative illegittime;
- gestione dei rifiuti in modalità non conforme ai provvedimenti autorizzativi.
Nel corso dell’affinamento investigativo emerge sovente il coinvolgimento
della Pubblica Amministrazione sia per condotte subite (truffe ai danni dello
Stato) sia per condotte attive (atti corruttivi o di concussione per il rilascio di
provvedimenti amministrativi di autorizzazione, condizionamento ed aggiudi-
cazione di gare di appalto).
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