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IL RUOLO DELL’ARMA NEL CONTRASTO AGLI ILLECITI AMBIENTALI:
IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
d. Art. 260 T.U.A. “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il reato di riferimento per le attività organizzate è rimasto l’art. 260 T.U.A.
(già articolo 53-bis del D. Lgs. 22/97) intitolato “Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti”. Benché il soggetto agente possa essere chiunque, la commissio-
ne del reato di traffico è caratterizzata dal concorso tra più autori del reato tra i
quali non è necessario che sussista quella affectio societatis tipica dei reati asso-
ciativi che tratteggiano l’ordinamento italiano, essendo sufficiente una comunan-
za di interessi economici criminali. Dato assodato dalla giurisprudenza italiana è
che, qualora sia dimostrata anche la sussistenza di un’associazione per delinquere,
detto delitto non assorbirà quello di cui all’articolo 260, coesistendovi.
Gli elementi costituivi del delitto sono:
a. la stabilità e continuità dell’organizzazione;
b. il traffico di “ingente quantità dei rifiuti”;
c. l’abusività della condotta;
d. la finalità dell’ingiusto profitto.
Ferma restando la chiara indicazione della stabilità e continuità dell’organiz-
zazione come quell’elemento che rimane intrinsecamente connesso con la strut-
tura organizzativa del sodalizio criminoso, appare necessario chiarire gli aspetti
per gli altri due elementi costitutivi: l’ingente quantità e l’abusività della condotta.
In particolare:
a. per la verifica dell’ingente quantità si deve tenere conto del “quantitativo
di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni,
anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità
modesta” (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 358 del 20 novembre 2007);
b. per abusività della condotta si deve intendere quella condotta che viene
perpetrata violando norme, autorizzazioni, prassi, circolari (travisandone il con-
tenuto e il significato), operando in assenza di provvedimenti autorizzativi (in
quanto assenti, scaduti o illegittimamente conseguiti).
Tali precisazioni appaiono fondamentali in quanto le condotte in esame
sono tanto più frequenti allorché l’attività di riferimento sia caratterizzata da un
regime autorizzatorio e da una normativa di dettaglio estremamente complessa
e vincolante come quella ambientale.
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