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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La Corte di giustizia ha competenza residuale.
L’Agente del Governo italiano, su richiesta di un’Amministrazione centra-
le italiana, può depositare presso la cancelleria del Tribunale o della Corte un
ricorso per annullamento entro due mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Unione europea dell’atto da impugnare (a partire dalla
fine del quattordicesimo giorno) o dalla notifica o dal giorno in cui ne è venuto
a conoscenza, più 10 giorni del termine per la distanza.
Se il ricorso per annullamento è stato presentato alla Corte di giustizia o
al Tribunale da uno Stato membro, dalla Commissione, dal Consiglio o dal
Parlamento europeo, o da un ente autonomo o da un privato, il Governo italia-
no, per il tramite del suo Agente, può decidere di intervenire ad adiuvandum della
tesi sostenuta da una delle parti in causa, presentando un’istanza di intervento
entro un mese dalla data di pubblicazione dell’avviso relativo al ricorso in que-
stione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La fase orale e la decisione si svolgono sostanzialmente come nel rinvio
pregiudiziale (vedi supra).
d. Il Tribunale dell’Unione europea
L’Agente del Governo italiano svolge le proprie funzioni innanzi al
Tribunale dell’Unione europea, la cui istituzione è stata decisa nel 1988 dal
Consiglio delle Comunità europee, su richiesta della Corte di giustizia. Esso è
entrato in funzione il 31 ottobre 1989. Fino a tale data, l’unico processo comu-
nitario esistente era quello di fronte la Corte di giustizia.
Le principali ragioni che hanno portato all’istituzione del Tribunale
dell’UE sono, da un lato, la necessità di alleviare l’onere di lavoro della Corte di
giustizia e, dall’altro, l’intenzione di garantire una migliore tutela giurisdizionale
all’interno del sistema comunitario, prevedendo un doppio grado di giudizio
per talune controversie.
Il Tribunale, oltre alle competenze relative ai ricorsi per annullamento
indicate nel paragrafo precedente, ha giurisdizione su:
a. i ricorsi diretti a ottenere il risarcimento per responsabilità extracontrat-
tuale dei danni causati dalle istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti;
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