Page 240 - Rassegna 1-2016
P. 240
OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono
essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi
di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto». Il diritto pro-
cessuale dell’Unione europea prevede, dunque, la possibilità di instaurare un
procedimento di impugnazione contro le decisioni del Tribunale innanzi la
Corte di giustizia per motivi di diritto (art. 58 dello Statuto della Corte di giu-
stizia). La Corte ha interpretato ampiamente la propria funzione di controllo
sulle decisioni del Tribunale:
1. ha ritenuto che l’errore possa attenere non soltanto all’interpretazione della norma
ed all’individuazione della regola applicabile, ma anche alla qualifica giuridica dei fatti;
2. ha riconosciuto di poter verificare l’acquisizione regolare delle prove
dinanzi al Tribunale;
3. ha considerato anche il difetto di motivazione nelle sentenze del Tribunale.
Il processo di impugnazione ordinaria dinanzi alla Corte avverso le deci-
sioni del Tribunale dell’Unione europea, non costituisce pienamente un secon-
do grado di merito. La Corte, infatti, effettua un giudizio di legittimità, che non
incide sulle valutazioni di merito elaborate dal Tribunale nelle sue decisioni
(attività analoga a quella della Corte di Cassazione italiana). Il processo di impu-
gnazione si instaura innanzi alla Corte di giustizia su iniziativa del ricorrente o
del convenuto in via incidentale o degli intervenienti. Il procedimento di impu-
gnazione, sostanzialmente, si svolge secondo le seguenti fasi: deposito del ricor-
so, costituzione degli appellati, fase scritta, eventuale fase orale, decisione.
3. Il contenzioso internazionale
Come si è già osservato supra, negli ultimi anni e, soprattutto nell’ultimo
anno, è sensibilmente aumentato l’impegno dell’Avvocatura dello Stato nell’am-
bito delle controversie di diritto internazionale.
In particolare, nell’ambito della trattazione degli arbitrati internazionali
azionati da investitori stranieri per la prima volta contro la Repubblica italiana
innanzi all’ICSID - International Center of Settlement of Investiment Disputes di
Washington e innanzi alla SSC - Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of
238

