Page 241 - Rassegna 1-2016
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LA TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE
E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO

Commerce in tema di fotovoltaico e c.d. “spalma incentivi”(6).
      L’Avvocatura Generale ha, pertanto, cominciato a confrontarsi con una diver-

sa e, soprattutto, nuova modalità di svolgimento della procedura, che consiste nella
redazione di atti difensivi, di scambio di corrispondenza, anche per posta elettroni-
ca, di conference-call, non solo in tempi più ristretti rispetto a quelli previsti dalle
norme processuali di diritto interno, ma anche e soprattutto nell’utilizzo della lingua
inglese, come lingua del processo. Assume, quindi, rilievo determinante la proficua
collaborazione con le Amministrazioni interessate al fine di una puntuale e, quindi,
più efficace, difesa e con i consulenti ed esperti del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, quale supporto indispensabile per la migliore
trattazione delle controversie stesse. L’Avvocatura Generale, comunque, aveva già
partecipato ad alcuni giudizi nei quali era stato convenuto lo Stato italiano innanzi
alla CIG - Corte Internazionale di Giustizia con sede a L’Aja(7).

      Ancora più frequente è stata al partecipazione a fianco dell’Agente del
Governo innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - CEDU a sostegno
delle tesi difensive svolte nell’interesse dello Stato italiano(8), come da ultimo,
all’udienza alla Grande Chambre della CEDU il 9 dicembre 2015 sulla questio-
ne della maternità surrogata (caso Paradiso - Campanelli).

(6) - Al momento gli arbitrati pendenti sono cinque innanzi all’ICSID e due innanzi alla SSC, ma il numero
      è destinato a crescere, perché sono pervenute le note di investitori (20) che chiedono la composizione
      amichevole, ipotizzando, in mancanza il ricorso all’arbitrato internazionale. Avendo firmato una clau-
      sola di riservatezza, non è possibile dare alcuna informazione specifica sul contenuto degli atti.

(7) - Basterà ricordare due casi, il Caso Elsi Elettronica Sicula (Stati Uniti) c. Italia, deciso con la sen-
      tenza 20 luglio 1989 di rigetto dell’istanza; e il Caso Repubblica Federale di Germania c. Italia,
      conclusosi con la sentenza del 3 febbraio 2012 di condanna dell’Italia per essere venuta meno
      ai suoi obblighi di rispettare l’immunità riconosciuta alla Germania dal diritto internazionale.

(8) - Basterà menzionare il caso del crocifisso esposto nelle aule scolastiche, risolto dalla CEDU,
      Grande Camera, con la sentenza 18 marzo 2011, con la quale è stato statuito che non contrasta
      con il diritto dei genitori all’istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filo-
      sofiche l’obbligo di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto, a dispetto della
      sua connotazione religiosa, il crocifisso rappresenta un ‘‘simbolo passivo’’, inidoneo di per se´
      a configurare una forma di ‘‘indottrinamento’’ degli allievi; e quello più recente Osama
      Mustafa Hassan e Gahli Nabila, più noto come caso Abu Omar, conclusosi con la sentenza in
      data 26 febbraio 2016, che ha sostanzialmente riconosciuto le denunciate violazioni dei diritti
      umani subite dai due ricorrenti in connessione con quella che viene qualificata come una vera
      e propria extraordinary rendition di Abu Omar, illegalmente sequestrato e trasferito in Egitto
      da agenti della CIA, assumendo la consapevolezza e la partecipazione dello Stato italiano.

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