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LA TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE
E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO

proposto dalla Repubblica Federale di Germania contro Repubblica italiana e
conclusosi con la condanna dell’Italia.

      La Repubblica Federale di Germania, infatti, ha comunicato, sia formal-
mente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con
note verbali, nel gennaio 2015 e nel marzo 2015, sia nel corso di incontri bila-
terali, che non si costituirà più nei giudizi innanzi ai giudici italiani, anche se
ritualmente citata, segnalando che una ripresa o una prosecuzione di procedi-
menti e/o l’ammissione di nuovi ricorsi rappresenterebbero una nuova viola-
zione dell’immunità giurisdizionale di cui gode; ha, pertanto, chiesto al
Governo italiano di garantire, tramite l’Avvocatura dello Stato, che tale posizio-
ne giuridica trovi considerazione nei procedimenti ripresi o avviati dinnanzi ai
giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania(9).

      In particolari situazioni, aventi a oggetto cause risarcitorie azionate con
riferimento a stragi compiute sul territorio italiano da militari dell’esercito nazi-
sta(10), l’Avvocatura ha rappresentato l’insussistenza dei presupposti per un inter-
vento ex art. 105 c.p.c., trattandosi di fattispecie di particolare gravità anche
sotto il profilo umanitario, che toccano delicati profili di memoria storica col-
lettiva ancora esistenti e fortemente radicati nella comune percezione e nel
comune sentire.

(9) - Con Circolare in data 13 maggio 2015, prot. n. 227423 emanata dall’Avvocato Generale, si è
       stabilito che sarà cura del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
       internazionale - in riferimento alla nota verbale che la Repubblica Federale di Germania
       provvederà ad inviare al Ministero e con la quale si espliciterà la richiesta al Ministero stesso
       di attivare l’intervento dell’Avvocatura dello Stato in ciascuna delle cause nuove o riassunte
       - trasmettere all’Avvocatura dello Stato competente per territorio e, per conoscenza
       all’Avvocatura Generale dello Stato, l’atto introduttivo (o di riassunzione) del giudizio, con la
       formula “Come da richiesta di questa Ambasciata con nota verbale del…, si prega codesta
       Avvocatura di intervenire in giudizio a sostegno della parte tedesca ex art. 105 c.p.c.”. Gli
       Avvocati incaricati della trattazione delle controversie in oggetto dovranno, pertanto, pro-
       porre intervento adesivo in favore della Repubblica Federale di Germania nell’interesse del
       Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e uniformare i loro atti
       difensivi ai principi condivisi con il Ministero degli Affari Esteri.

(10) - Tribunale di Isernia causa azionata dal Comune di Fornelli; Tribunale di Roma causa azionata
       dagli eredi delle vittime delle Fosse Ardeatine.

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