Page 239 - Rassegna 1-2016
P. 239
LA TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE
E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO
b. i ricorsi fondati su contratti stipulati dalle Comunità, che prevedono
espressamente la competenza del Tribunale;
c. i ricorsi in materia di marchio comunitario;
d. le impugnazioni proposte contro le sentenze di primo grado dei tribu-
nali specializzati (ad oggi l’unico esistente è il Tribunale della Funzione
Pubblica), in questo caso opera quale giudice di secondo grado.
Il par. 3, dell’art. 256 TFUE dispone: «il Tribunale è competente a cono-
scere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell’art. 267, in materie
specifiche determinate dallo Statuto». Le competenze del Tribunale sono anda-
te ampliandosi nel corso degli anni.
Il rito, sin dall’istituzione del Tribunale, era previsto che non dovesse
discostarsi molto da quello della Corte. Nel preambolo della decisione istitutiva
del nuovo organo si legge: «è auspicabile che le norme da applicare al procedi-
mento dinanzi al Tribunale non divergano più del necessario dalle norme che
disciplinano il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia». In effetti, nella pro-
cedura del Tribunale dell’UE(5), risultano essere vigenti le stesse norme generali
valide per la Corte: fase scritta, fase orale, istruttoria, deliberazione delle senten-
ze/ordinanze, intervento dei terzi e via dicendo. Si è voluto, dunque, creare e
mantenere un quadro di unitarietà del diritto processuale dell’Unione europea.
I due riti sono disciplinati dalle medesime norme statutarie, originariamente
previste per la sola Corte e poi estese al Tribunale. I regolamenti dei due organi
spesso prevedono delle disposizioni del tutto identiche o con lievi differenze
legate alla natura dell’organo.
1 Il processo di impugnazione ordinaria avverso le decisione del Tribunale
L’art. 256, n.1, TFUE dispone: « Il Tribunale è competente a conoscere in
primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272, ad eccezione
di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’arti-
colo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può
prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.
(5) - Il Regolamento di procedura del Tribunale UE è stato, da ultimo, approvato in data 1° luglio
2015.
237

