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LA TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE
E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO

      L’ultima formalità della fase orale è costituita dalla presentazione delle
conclusioni orali motivate dell’avvocato generale, salvo non decida di presen-
tarle in un secondo momento per iscritto (saranno in ogni caso notificate alle
parti).

      Chiusa la fase orale, la Corte trattiene la causa in decisione. Il procedimen-
to può concludersi con una sentenza (definitiva) ovvero con un’ordinanza, noti-
ficata alle parti. Il giudizio non dà luogo ad una decisione sul merito, ma è mera-
mente dichiarativo e attinente alla validità o all’interpretazione di atti comunitari
o norme dei trattati(4).

b. I ricorsi in infrazione

      I ricorsi in infrazione vengono proposti nei confronti di uno Stato mem-
bro accusato di aver violato gli obblighi derivanti dai trattati; essi sono discipli-
nati dagli artt. 258 e 259 TFUE. Inoltre, l’art. 260 del TFUE definisce la portata
degli obblighi gravanti sullo Stato membro in caso di accoglimento del ricorso
e le conseguenze dell’eventuale violazione di tali obblighi. Tale procedimento
ha la funzione di sollecitare lo Stato membro a porre fine alla violazione di un
obbligo comunitario ed a consentire allo stesso di presentare le proprie osser-
vazioni, conformemente al principio del diritto alla difesa.

      Qualora l’esperimento della procedura preliminare tendente a risolvere
in via «amichevole» la controversia (c.d. fase pre-contenziosa), attraverso l’in-
vio di un lettera di messa in mora e parere motivato, non si concluda effica-
cemente, la Commissione ha la facoltà di avviare il procedimento giurisdizio-
nale e, dunque, di convenire lo Stato, accusato di essere inadempiente, di
fronte la Corte di Giustizia dell’Unione europea per fare accertare la presunta
violazione.

(4) - Nel citato documento del 22 gennaio 2001, il Parlamento Europeo aveva sottolineato che “Le
      giurisdizioni nazionali devono essere incoraggiate a porre domande di pronuncia pregiudiziale
      in tutti i casi in cui vi sono veri problemi di interpretazione o di validità. Occorre però distin-
      guere i casi di insufficiente formazione in diritto dell’Unione europea o di mancanza di infor-
      mazioni necessarie che induce i giudici nazionali a rivolgere domande inutili. Sforzi supple-
      mentari potrebbero essere compiuti per migliorare la diffusione della conoscenza del diritto
      comunitario”.

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