Page 234 - Rassegna 1-2016
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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Regolamento di procedura); ovvero se non intervenire, perché, ad esempio, la
questione non ha alcuna rilevanza nel diritto interno o non è segnalata la pen-
denza di un contenzioso nazionale analogo, sul quale la pronuncia della Corte
possa avere influenza.
Gli Stati membri spesso intervengono in procedimenti che non li riguar-
dano direttamente, per l’estrema importanza che le sentenze della Corte ex art.
267 TFUE assumono sia sull’evoluzione del diritto dell’Unione europea, sia sul
modo di interpretare il diritto dell’Unione europea cui ogni Stato membro è
interessato; sia, soprattutto, sulle questioni di maggiore interesse politico.
Dalle statistiche, redatte con cadenza trimestrale dall’Ufficio dell’Agente e
inoltrate al Dipartimento per le Politiche europee, risulta che il maggior numero
dei rinvii pregiudiziali notificati all’Agente del Governo italiano verte soprattut-
to sulla fiscalità; le altre materie più ricorrenti riguardano il lavoro e la politica
sociale, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
Le parti non hanno la possibilità di replicare per iscritto alle rispettive
osservazioni e per questo motivo la discussione orale rappresenta il momento
in cui è possibile confutare le argomentazioni non collimanti o che possono
indirizzare in modo non condivisibile la pronuncia della Corte. Tuttavia il rego-
lamento di procedura della Corte prevede la possibilità per la stessa, sentito
l’Avvocato generale, di omettere la fase orale, se nessuna delle parti presenta
una domanda (entro tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta
del procedimento) che indichi i motivi per i quali desidera essere sentita. La
Corte è divenuta sempre più rigorosa nel richiedere una motivazione non di
mero stile, ma assolutamente appropriata e nel considerare assolutamente
discrezionale il suo potere di accoglierla o meno.
Il Presidente fissa la data dell’udienza di discussione, che viene notificata
alle parti. La prima fase dell’udienza prevede la lettura della relazione d’udienza
del giudice relatore, ma il testo viene inviato alle parti (dunque, anche all’Agente
del Governo) con un significativo anticipo rispetto all’udienza e rappresenta gli
elementi essenziali del processo (fatti, motivi e argomenti delle parti). In seguito
si svolge il dibattimento che consiste nella illustrazione delle difese orali delle
parti. La Corte provvede in modo rigidissimo al contingentamento dei tempi
per gli interventi per l’ottimizzazione della discussione.
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