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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Il procedimento davanti alla Corte ha per oggetto i fatti contestati nella
lettera della Commissione allo Stato e nel successivo parere motivato.
La fase scritta prende avvio con il deposito dell’atto introduttivo, il ricorso,
che viene controllato sul piano della regolarità formale e, poi, notificato
all’Agente del Governo. Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, a cui
vanno aggiunti, come di consueto, i dieci giorni del termine di distanza, la parte
convenuta, se intende partecipare al giudizio, deve presentare un controricorso
contenente gli stessi elementi del ricorso. Tale termine può essere prorogato,
con scelta assolutamente discrezionale, una sola volta dal Presidente su richiesta
della parte convenuta.
Se il ricorso non è promosso contro l’Italia, ma contro un altro Stato
membro, il Governo italiano può decidere di intervenire ad adiuvandum delle tesi
sostenute da una delle parti in causa nel procedimento per infrazione. Lo statu-
to della Corte, infatti, prevede la possibilità per gli Stati membri e le istituzioni
di intervenire nelle controversie pendenti avanti i giudici dell’Unione.
L’intervento può essere solo di tipo adesivo dipendente e spesso è sollecitato
dalla stessa Commissione o dallo Stato membro contro cui è promosso il ricor-
so. L’istanza di intervento deve essere presentata alla cancelleria della Corte
entro sei settimane, più 10 giorni del termine della distanza, dalla data di pub-
blicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’atto introduttivo del
ricorso. La Corte, sentite le parti principali della causa, emette un’ordinanza con
cui ammette l’intervento, trasmette all’interveniente gli atti del procedimento e
fissa la data entro cui lo Stato o l’istituzione deve presentare le proprie osserva-
zioni.
Solo innanzi alla Corte (e non al Tribunale) è possibile un intervento tar-
divo, proposto dopo la scadenza del termine, ma prima della decisione di dare
luogo alla fase orale In tal caso, tuttavia, l’interveniente potrà presentare le sue
osservazioni durante la fase orale, se questa abbia luogo.
La Corte, ricevuto il controricorso, lo trasmette alla Commissione e fissa
un termine per il deposito della memoria di replica (atto del ricorrente), a cui
può seguire una controreplica (atto del resistente), destinate ad integrare il con-
tenuto delle prime difese. Questi termini posso essere prorogati, se vi è una
richiesta motivata.
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