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LA TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE
E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO
L’art. 267 TFUE costituisce un ricorso di primaria importanza per il citta-
dino ed un mezzo fondamentale di creazione del diritto, perciò, il cancelliere
della Corte provvede a notificare tutte le decisioni dei giudici nazionali nella
versione originale o tradotta (salva la possibilità di comunicare un semplice
sunto) alle parti in causa, agli Stati membri e ad altre istituzioni europee (in ogni
caso alla Commissione europea). La notifica del cancelliere ha l’effetto di infor-
mare della pendenza del procedimento e, solo per le parti del processo nazio-
nale, dell’apertura della fase incidentale.
In alcuni Stati membri i Giudici sono restii a ricorrere al procedimento
pregiudiziale previsto dall’art. 267 del TFUE e ciò può dipendere da una cono-
scenza non ancora adeguata del diritto comunitario(2).
L’Italia si pone molto al di sopra della media degli altri Stati membri, segno che
i Giudici italiani guardano con attenzione al diritto dell’Unione e prima di applicarlo,
nei casi di dubbi interpretativi, preferiscono rivolgersi al Giudice del Kirchberg.
Va ricordato che, entro due mesi dalla notifica del rinvio pregiudiziale, a
cui vanno aggiunti 10 giorni (termine processuale per la distanza ex art. 51 del
Regolamento di procedura della CGUE(3)), l’Agente del Governo provvede a
consultare le Amministrazioni dello Stato che hanno competenza nelle materie
sollevate davanti alla Corte e, di concerto con l’Avvocatura Generale dello
Stato, all’esito delle riunioni di coordinamento indette ex art. 42, comma 1, cita-
to, decide se depositare osservazioni scritte; se optare per un probabile inter-
vento orale (cd. PIO), con il rischio, però, di vedere preclusa una reale parteci-
pazione alla fase orale, qualora la Corte decidesse di ometterla (ex art. 44 bis del
(2) - Il Parlamento Europeo, già nel documento di lavoro sulla diciassettesima relazione annuale sul
controllo dell’applicazione del diritto comunitario del 22 gennaio 2001, aveva affermato che: “La
differenza nel numero di domande di pronuncia pregiudiziale rivolte da ciascuno Stato membro
induce a riflettere sul fatto che in alcuni Stati i giudici e gli avvocati non sono sufficientemente
edotti in materia di diritto comunitario. Secondo un’altra teoria il diritto degli Stati membri di cui
fanno parte le giurisdizioni nazionali che non rivolgono domande di pronuncia pregiudiziale è
assai vicino al diritto comunitario, per cui le direttive vengono facilmente recepite. Siffatta spiega-
zione è forse corretta, ma va sottolineato che solo gli Stati membri che hanno un’alta percentuale
di trasposizione possono utilizzare tale argomento. Il contrario sarebbe assai contraddittorio”.
(3) - Lo Statuto della Corte di Giustizia è stato modificato, da ultimo in data 25 dicembre 2015;
mentre il Regolamento di procedura è stato approvato, nella versione vigente, in data 18 giu-
gno 2013 e integrato in data 14 gennaio 2014.
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