Page 228 - Rassegna 1-2016
P. 228

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

       Infatti, la normativa di prevenzione, anche nell’attuale formulazione, non prevede
assolutamente un’indiscriminata apprensione di tutti i beni nella diretta o meno dispo-
nibilità del proposto, ma soltanto di quelli che non possano dimostrarsi di legittima pro-
venienza o che siano di valore sproporzionato al reddito od all’attività economica con-
dotta.

       Ne consegue che laddove non sia fornita questa rigorosa dimostrazione da parte
della Procura, anche l’indiziato-condannato per fatti di criminalità organizzata di stam-
po mafioso sarà esente da misure ablative, divenendo impossibile configurare il delitto
di cui all’articolo 12-quinquies, che postula che l’operazione negoziale attenga a sog-
getti e a beni che concretamente siano suscettibili di confisca almeno a titolo di misura
di prevenzione patrimoniale.

       In mancanza di tale presupposto oggettivo potrebbe difettare l’elusione delle
disposizioni normative e la finalità perseguita resta penalmente irrilevante, lì dove non
vengano presi in considerazione ulteriori elementi di fatto, non essendo bastevole la
mera interposizione.

       Solo nel caso in cui venga corroborata da seri elementi la provenienza illecita
delle somme investite in compendi societari, ci si potrà esprimere in termini di ricorren-
za dell’elemento soggettivo del delitto di trasferimento fraudolento di valori, finalizzato
all’elusione della normativa di prevenzione.

       Per i giudici della Corte, infatti, lo strumento interpositivo è uno strumento giuri-
dico di frequente ricorso per ragioni di risparmio fiscale e di regolamentazione degli
assetti patrimoniali nell’ambito familiare, tutte esigenze che escludono il perseguimen-
to della finalità anti giuridica richiesta dalla norma incriminatrice e di cui i giudici caute-
lari avrebbero dovuto tenere conto, quanto meno per escluderne la ricorrenza.

       I giudici di legittimità evidenziano che il fenomeno interpositorio non è di per sé
ascrivibile a finalità elusive della normativa di prevenzione, ben potendo essere impie-
gato per alternativi scopi fiscali o per la disciplina degli assetti patrimoniali familiari.

       Non è infine, sufficiente una mera affermazione di mancanza di giustificazioni
alternative, incombendo dunque sull’Accusa l’onere di fornire la dimostrazione che non
siano queste ulteriori finalità ad aver determinato la condotta interpositoria.

                                                                                                 antonio Faone
                                                                                            maresciallo capo,
                                                                                   scuola allievi carabinieri

                                                                                               reggio calabria

226
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233