Page 226 - Rassegna 1-2016
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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

       Resta estraneo alla configurabilità del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, la cir-
costanza che i soci formali coltivino un proprio interesse effettivo nella partecipazione
alla vita della società o comunque mantengano presso di sé l’amministrazione ordina-
ria dell’attività di impresa, se risulta dimostrato la percezione dei dividendi da parte dei
soggetti occulti che, in realtà, non avrebbero nessun titolo formale all’incameramento
degli utili. Sul piano oggettivo, invece, si è ritenuto che anche il socio effettivo di una
società può essere chiamato a rispondere del delitto in esame, allorquando nella com-
pagine figurino, seppur in modo occulto, altri soggetti passibili di provvedimenti ablatori
del patrimonio. In tal caso occorre dimostrare che il soggetto agente, trovandosi con il
bene in un rapporto di dominio, sia esso di fatto sia di diritto, crei, in qualsiasi forma,
la situazione di apparenza per cui risulti, ma solo fittiziamente, che a esercitare tale
signoria sul bene sia un altro soggetto, mentre, nella realtà, il bene rimane nel suo
esclusivo dominio. Ne consegue che l’attività del concorrente, si può estrinsecare sia
in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota, appartenente al
socio occulto, sia in capo ad altri soggetti che in qualità di soci effettivi accettano con-
sapevolmente che nella loro società entri un socio occulto attraverso la presenza di un
prestanome.

       Il delitto appare peraltro configurabile anche successivamente alla formazione
della società, quando, nonostante la società sia sorta in modo lecito, si verifichi comun-
que l’inserimento in essa di soggetti che si avvalgono dell’ente giuridico per i fini illeciti
indicati dalla norma incriminatrice(16).

       Non sempre però l’assunzione della qualità di “socio occulto”, attuata secondo lo
schema della simulazione relativa soggettiva, acquisisce rilievo penale. Sono frequenti
da parte della Corte le decisioni di annullamento di provvedimenti di merito tesi a puni-
re in sede penale quanto invece è considerato lecito in sede civile.

       Il Supremo Collegio, in alcune note pronunce, ha ribadito che la fattispecie in
esame è realizzata anche quando un soggetto acquisti la qualità di socio occulto di una
società preesistente, partecipando alla gestione degli utili della relativa attività impren-
ditoriale(17).

       La Corte aggiunge che a tale fine occorre, comunque, che venga rispettato il
paradigma normativo, e che tale assunzione avvenga con modalità fittizie, o come indi-
cato significativamente nella rubrica del d.l. n. 306 del 1992, articolo 12-quinquies ,
“fraudolente”, atteso che è proprio questo elemento che, normativamente, rende illeci-
ta la presenza di un socio di fatto in un contesto che implica una realtà economica o
imprenditoriale apparentemente facente capo ad altri.

       All’uopo vale la pena precisare che il termine “fraudolento”, è impiegato dalla giu-
risprudenza (con il favore unanime della dottrina) per arricchire il contenuto di disvalore
della condotta che non si rivela nel compimento di attività di mero trasferimento, del
tutto lecite secondo parametri civilistici, ma nella realizzazione di attività ingannatorie
che svelano il loro carattere di illiceità perché fraudolente. In una recente pronuncia
della Suprema Corte, è accaduto il “ribaltamento” degli esiti di un procedimento penale
nei confronti di pericolosi esponenti di una cosca di “Ndrangheta”.

(16) -Cass., Sez. II, 5 febbraio 2014, Gobbi.

(17) -Cass., Sez. VI, 4 marzo 2014, Lo Bianco e altri, sulla scia di Cass., Sez. II, 8 marzo 2011, Castaldo.

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