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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

IL rapporto fra L’artIcoLo 12-quInquIes DeL D.L. 8 gIugno 1992, n. 306
e La costItuzIone DI socIetà, seconDo IL DIrItto vIvente.
prIncIpaLI crIterI InterpretatIvI DI cuI Deve tener conto La poLIzIa
gIuDIzIarIa e L’uffIcIo DeL pubbLIco MInIstero

1. caratteristiche generali del reato

       Il trasferimento fraudolento di valori si verifica generalmente in tutte quelle situa-
zioni in cui il bene, formalmente intestato a terzi, ricada in modo effettivo nella sfera di
disponibilità del prevenuto, sia esso indagato o condannato.

       La sua punibilità è prevista dall’articolo 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, da sempre al cen-
tro di dibattiti dottrinali e di interventi giurisprudenziali atti a definirne i confini interpre-
tativi ed applicativi sia per il giudice di merito che per le Forze dell’Ordine.

       L’articolo, allo stato attuale, resta applicabile soltanto nel suo primo comma, ove
si prevede una specifica figura di delitto con il quale il legislatore ha inteso sanzionare
l’attribuzione fittizia a terzi di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni
di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di
agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

       La norma circoscrive le categorie dei soggetti attivi alle persone imputate, con-
dannate, indagate o sottoposte a misure di prevenzione quali appartenenti a organiz-
zazione mafiosa, o a colui il quale non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione
ma possa presumerne fondatamente l’avvio(1).

       L’oggetto giuridico della norma punitiva che si connota per una condotta delittuo-
sa di tipo “comune”, risiede nell’interesse dello Stato a evitare, da un lato la sottrazione
di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione patri-
moniali(2) o di contrabbando, dall’altro l’agevolazione della commissione di uno dei delit-
ti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del c.p.
Sul piano interpretativo di prime cure, con cui l’operatore del diritto è chiamato a confron-
tarsi, occorre precisare che il precetto dell’articolo 12-quinquies cit. parla precisamente
di “attribuzione fittizia” ad altri della “titolarità o disponibilità di denaro, beni od altre utilità”
e individua espressamente la finalità della norma nell’intento di impedire l’elusione di
misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l’agevolazione di delitti di
ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. L’individuazione della
materialità del delitto in esame nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di
denaro beni o altre utilità consentirebbe, quindi, di affermare che il legislatore prescinde
da concetti giuridico-formali. Intanto l’utilizzo dei termini “titolarità” e “disponibilità”, di per
sé inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprieta-
rio, rispondono all’esigenza di ricondurre nell’ambito della previsione normativa tutte
quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali tut-
tavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di dominium con il bene.

(1) - Cass. pen., 27 luglio 2004, n. 19537, Ciarlante e altro.
(2) - Cass. pen, 14 luglio 2011, Barbieri e altri.

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