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GAZZETTA UFFICIALE
note all’art. 1:
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, S.O.
note all’art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661 e 668 del codice penale, come modificati dal presente
decreto legislativo:
“Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’in-
terno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo
che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.”
“Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introdu-
ce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini
od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 50.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposi-
zione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati
nella prima parte di questo articolo;
2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano
carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’autorità.”
“Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella fla-
granza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, di dare le infor-
mazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pub-
blico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 15.000.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000.”
“Art. 661. Abuso della credulità popolare.
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità
popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.”
“Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque
genere, senza averli prima comunicati all’autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte
prima alla revisione dell’autorità.
Se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 10.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 del-
l’articolo 266.”.
note all’art. 3:
Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di appa-
recchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioe-
lettrici), come modificati dal presente decreto legislativo:
“Art. 8.
Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o
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