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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
quando questi non abbia più i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali,
qualora si tratti di fatti costituenti reato, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti
amministrativi.
Il provvedimento di sospensione o di revoca è disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col
Ministero dell’interno. In caso di urgenza, la sospensione può essere disposta anche dal Prefetto.”
“Art. 11.
Le violazioni delle disposizioni dell’art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente legge
sono punite, ove non costituiscono reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo aver commesso la stessa violazione
accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30 a
euro 309.
Si fa luogo a confisca amministrativa, degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito
uso.”.
Si riporta il testo degli articoli 171-quater e 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificati dal presente decreto legislativo:
“Art. 171-quater
Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamen-
te ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80.”
“Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la
distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui
agli articoli 171-bis, 171-ter e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 171-quater nonché delle videocasset-
te, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, i prodotti,
ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE,
ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La con-
fisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444
del codice di procedura penale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuri-
dico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.”.
Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni
circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati
sotto l’impero del sedicente governo repubblicano), come modificato dal presente decreto legislativo:
“Art. 3. Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall’art. 1 è soggetto alla sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ove l’omissione risulti colposa si applica la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.”.
Si riporta il testo dell’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di
nuove macchine utensili), come modificato dal presente decreto legislativo:
“Art.15.
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della
presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell’art.
469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del cer-
tificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto
su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tri-
bunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.”.
Si riporta il testo dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-
litazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dal presente decreto legislativo:
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