Page 219 - Rassegna 1-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

 “Art. 28 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
comma 1) Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è assoggettato alle sanzioni
penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
 3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 86.”.
note all’art. 4:
Per l’articolo 668 del codice penale si veda nelle note all’articolo 2 del presente decreto.
Per gli articoli 171-quater della citata legge 22 aprile 1941, n. 633 e l’articolo 28, comma 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note all’articolo 3 del presente decreto.
Per gli articoli 16 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi note all’ar-
ticolo 6 del presente decreto.
note all’art. 6:
Le sezioni I e II del capo I (LE SANZIONI AMMINISTRATIVE) della citata legge 24 novembre 1981, n. 689,
recano, rispettivamente:
“Principi generali” e “Applicazione”
note all’art. 7:
Per l’articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all’articolo 6 del presente
decreto.
Per la legge 22 aprile 1941, n.633, per il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, per il decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per l’articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, si
veda nelle note all’articolo 3 del presente decreto.
Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59):
“Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.
 1. L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti»,
sono attività liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui
al presente decreto. Il regime di concessione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.

 2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione del comune in cui essa è esercitata.
L’autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano rego-
latore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle dispo-
sizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.
Insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell’articolo 2.
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertifica-
zione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere
o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche
normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e
dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si con-
sidera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico inte-
resse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che l’interessato provveda a sanare i vizi
entro il termine fissato dal comune stesso.
 4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla
regione e all’ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
5. Le concessioni di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del
comma 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione,

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