Page 215 - Rassegna 1-2016
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GAZZETTA UFFICIALE
2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani resi-
denti all’estero”.
3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione
del Senato della Repubblica”.
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica”.
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia,
del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.
6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195,
sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”.
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia”.
8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo”.
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a sta-
tuto normale”.
10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.
11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.
12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante “Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.
13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme per le elezioni dei Consigli provinciali”.
proprietà intellettuale e industriale
1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio”.
note alle premesse
Si riporta il testo dell’art.76 della Costituzione della Repubblica italiana:
“ Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di prin-
cipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L’art. 87 Cost. conferisce al Presidente della Repubblica, tra l’altro, il potere di promulgare le leggi ed ema-
nare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili):
“Art. 2. Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
In vigore dal 17 maggio 2014
1. (omissis)
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammen-
da, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d’azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
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