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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

9) proprietà intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secon-
do comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
 c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 set-
tembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l’omesso
versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per
cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il ter-
mine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione;
 d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o del-
l’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
 6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità
della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione
delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere
come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo
di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l’applicazione di eventuali sanzioni ammi-
nistrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’ammini-
strazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l’autorità competente ad irrogare le san-
zioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il pro-
cedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
3.- 5. (omissis).”
 - Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“Art. 14. Decreti legislativi.
 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel pream-
bolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la ema-
nazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al ter-
mine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenu-
to a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando speci-
ficamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con even-
tuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.”

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