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GAZZETTA UFFICIALE

art. 4 - sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l’autorità
amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizza-
zione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività da
un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:
a) articolo 668 del codice penale;
b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia com-
petente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su
una delle violazioni indicate nel comma 1.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non
è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

art. 5 - Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi i sensi del presente decreto preve-
dono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per
recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.

art. 6 - Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal pre-
sente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

art. 7 - autorità competente

 1. Per le violazioni di cui all’articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad
applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare
le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni
stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità individuata a norma
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di cui all’articolo 2, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni amministrative il prefetto.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irro-
gare le sanzioni amministrative:
a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge
22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

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