Page 209 - Rassegna 1-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

2. All’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con
la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
 b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti:
«Alla stessa sanzione»;
 c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle
seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a
euro 103».
3. All’articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «è punito con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con
l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».
 4. All’articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le
seguenti: «è soggetto» e le parole «con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino
a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 15.000».
5. All’articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti:
«Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate
congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».
6. L’articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari
alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 10.000».

art. 3 - altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti:
«, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
b) all’articolo 11:
1) al primo comma, le parole «reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire
400.000 o con l’arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indi-

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