Page 212 - Rassegna 1-2016
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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

 b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all’articolo 11 della legge 8 gen-
naio 1931, n. 234;

 c) l’autorità comunale competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione o
all’esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all’articolo 1 del decreto legi-
slativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all’articolo 3.

art. 8 - applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati
definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevo-
cabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto
non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice
dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma
4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può
essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al
massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di rag-
guaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni
amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostitui-
scano corrispondenti
pene accessorie.

art. 9 - trasmissione degli atti all’autorità amministrativa

1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati
in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla
medesima data.
2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione egli atti è disposta
direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi
causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura
penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129
del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perchè il fatto non è previsto
dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel

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