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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
cata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con prov-
vedimento esecutivo, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30
a euro 309.»;
3) al terzo comma dell’articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del
Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca
amministrativa»;
c) l’articolo 12 è abrogato.
2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 171-quater, primo comma, le parole «più grave reato, è punito con l’arre-
sto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000»;
b) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e 171-quater» sono sostituite
dalle seguenti: «171-ter e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 171-quater».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «è punito con l’arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l’ammen-
da non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) le parole «la pena è dell’arresto non inferiore a tre mesi o dell’ammenda non infe-
riore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».
4. All’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «è
punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l’arresto fino a
tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».
5. L’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente:
«All’installazione o all’esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
6. L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-
bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a
euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è puni-
bile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accerta-
mento della violazione.».
7. All’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, le parole «è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto
sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».
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