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GAZZETTA UFFICIALE

dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione
ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili.
4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato
è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle
spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.

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(Art. 1)

Elenco delle leggi contenenti reati puniti con la sola pena pecuniaria esclusi dalla depenalizzazione a norma
dell'art. 2 della legge n. 67/2014

edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”.
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

ambiente, territorio e paesaggio

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’in-
quinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.
3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti”.
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati pericolosi”, limitatamente all’art. 18,
comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art.
2, comma 1, lettera q).
5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante “Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di

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