Page 208 - Rassegna 1-2016
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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

        GAZZETTA UFFICIALE

                            Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
            Disposizioni in materia Di Depenalizzazione, a norma Dell’articolo 2,
comma 2, Della legge 28 aprile 2014, n. 67. (gU serie generale n.17 Del 22-1-2016)

art. 1 - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamen-
to di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della
multa o dell’ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipo-
tesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella
pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di
reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco allegato
al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non supe-
riore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non supe-
riore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore
nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzio-
nale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è
pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere infe-
riore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000.

art. 2 - Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro
anni e sei mesi.».

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