Page 221 - Rassegna 1-2016
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GAZZETTA UFFICIALE
note all’art. 9:
Si riporta il testo dell’articolo 129 del codice di procedura penale:
“Art. 129. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che
il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.”.
Per l’articolo 16 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda note all’articolo 6 del presente decreto.

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