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IL RAPPORTO FRA L’ARTICOLO 12-QUINQUIES DEL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306
                 E LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, SECONDO IL DIRITTO VIVENTE

       In secondo luogo, il termine “attribuzione” prescinde da un trasferimento in senso
tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della
fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a pre-
cise forme negoziali, ma piuttosto a un’indeterminata casistica, individuabile soltanto
attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell’effettivo potere sul bene “attri-
buito” in capo al soggetto che effettua l’attribuzione ovvero per conto o nell’interesse del
quale l’attribuzione medesima viene compiuta, richiedendo, pertanto, l’accertamento
che denaro, beni o altre utilità che appaiono nella “titolarità o disponibilità” di un soggetto
in realtà siano riconducibili a soggetto diverso. In altri termini, il legislatore, nella consa-
pevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-finanziari, non indica i mec-
canismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto, attraverso
i quali dovrebbe realizzarsi l’“attribuzione fittizia”, ma lascia libero il giudice di merito di
procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio, non vinco-
lato necessariamente da criteri giuridico-formali, ma soltanto rispettoso dei parametri
normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali e logici(3).

       Ne deriva che l’interposizione, oltre che nella forma classica che la norma preve-
de, assumerà rilievo penale anche nella diversa forma della cosiddetta interposizione
fiduciaria, ovvero allorquando l’indagato o il condannato trasferisca o intesti, a ogni
effetto di legge, taluni beni a un terzo “interposto”, con l’accordo fiduciario sottostante
che vuole i beni detenuti e gestiti nell’interesse del titolare.

       Si è inteso così sanzionare non solo coloro che effettuano l’intestazione fittizia,
ma anche coloro che consapevolmente accettano in modo incondizionato il ruolo di
fiduciario(4), ruolo che, in caso di mancanza del dolo specifico richiesto dalla norma
rimarrebbe secondo taluna giurisprudenza di legittimità difficilmente punibile(5).

       La giurisprudenza ha nel tempo evidenziato che l’articolo 12-quinquies è un’ipo-
tesi di delitto a concorso necessario(6), e non di delitto plurisoggettivo improprio(7), carat-
terizzato dal fatto che i concorrenti abbiano agito con il dolo specifico di eludere le
disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale(8), nonché di divieto di con-
trabbando, di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

       Il delitto in esame, non a caso definito “a forma libera”, consiste, quindi, in una
situazione di apparenza giuridico-formale della titolarità o disponibilità del bene, diffor-
me dalla realtà, realizzabile in molteplici modi non classificabili in astratto, i quali
necessitano uno scrutinio in concreto degli elementi logici e fattuali che ne sottendono
la realizzazione(9).

(3) - Cass., Sez. I, 24 luglio 2007, nr. 30165.

(4) - Cass., Sez. VI, 6 maggio 2014, Puglisi.

(5) - Cass., Sez. II, 15 luglio 2009, Leccese. Parzialmente difforme, Cass., Sez. V, 12 febbraio 2013, Ferrigno.

(6) - Cass. pen., Sez. V, 20 marzo 2014, Pollifroni.

(7) - Cass., Sez. I, sent. 10 febbraio 2005, n. 14626, Pavanati, in cui il giudice di legittimità specifica che
       l’interposto risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato
       la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione del-
       l’interesse protetto dalla norma.

(8) - Cass., cit. nota 5.

(9) - Cass., Sez. Unite, 9 febbraio 2004, Casillo e altri.

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