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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l’attività, dandone comunicazione al comu-
ne, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai
fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni
dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all’articolo 3,
comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all’in-
teressato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato ed al Ministero dell’ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 3,
comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei pro-
grammi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, fermi restando i poteri di intervento
in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza
sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall’azienda sanitaria
locale competente per territorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gra-
tuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di auto-
trazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di
categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell’autorizzazione. Gli altri aspetti
contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi
accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interpro-
fessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.
6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovve-
ro di somministrazione, dei carburanti.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche
in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute
nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate
dall’Unione europea.
9. Nell’area dell’impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizio-
ni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale,
altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1,
comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori
degli impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo
sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.”.
note all’art. 8:
Si riporta il testo degli articoli 135 del codice penale e 667, comma 4, del codice di procedura penale:
“Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve
eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. “
“Art. 667. Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta.
1. - 3. (omissis)
4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso
giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666.
L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazio-
ne dell’ordinanza.
5. (omissis).”.
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