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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

       La Suprema Corte a Sezioni Unite ha definito la sua consumazione(10) come
istantanea con effetti permanenti. La pronuncia delle Sezioni Unite non esclude in
alcun modo la rilevanza penale dei fatti sopravvenuti riconducibili e giustificabili in base
all’iniziale intestazione fittizia, ove gli stessi abbiano acquisito i requisiti di autonomi e
diversi fatti negoziali o dispositivi in relazione alla particolare natura del bene o in ragio-
ne dell’utilità oggetto dell’intestazione fittizia o dell’operazione simulata iniziali. Dalla
Motivazione si evince che viene negata rilevanza penale soltanto al permanere, secon-
do un’accezione statica della fittizia attribuzione, dell’apparenza giuridica inizialmente
determinata mediante l’atto dispositivo.

       L’arresto di cui si è dato conto ha avuto, nel tempo, rilevanti conseguenze giuri-
diche, soprattutto nel caso in cui oggetto dell’intestazione fittizia è una Società, ovvero
un bene produttivo. In tal caso, infatti, l’intestazione fittizia iniziale non esclude che
possano assumere rilevanza penale quelle condotte che, poste in rapporto di continua-
zione con l’intestazione iniziale - in esecuzione del medesimo disegno criminoso - si
risolvano in ulteriori condotte finalizzate a favorire l’occulto arricchimento - mediante
attribuzione di fatto, in tutto o in parte, degli utili di volta in volta ricavati dall’utilizzo
commerciale del bene intestato - del soggetto che ne è effettivo detentore.

       Sul tema una recente pronuncia degli Ermellini(11) ha ribadito quanto stabilito dalle
Sezioni Unite, specificando, fra l’altro, che deve escludersi la configurabilità di un mero
postfactum non punibile nel caso in cui, ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni
od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire
in modo fittizio nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni
dirette al medesimo scopo elusivo. Nelle Motivazioni di tale recente pronuncia si coglie che
la consumazione del delitto coincide, effettivamente, con l’attribuzione fittizia del denaro, dei
beni o di altre utilità, cioè con il conferimento di un’apprezzabile signoria sui beni trasferiti,
sicché il “permanere della situazione antigiuridica”, conseguente alla condotta criminosa
posta in essere, rappresenta un dato “non eccedente l’ambito di un post-fatto non punibile”.

       Alla luce di quanto esposto la giurisprudenza di legittimità ritiene che può esclu-
dersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla
fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive, finalizzate
cioè al semplice mantenimento dell’illecito status quo, inteso come un passivo godi-
mento degli effetti permanenti del delitto.

       Tuttavia, qualora a una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità segua-
no operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società
ovvero a attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve
escludersi che si tratti di un “post-fatto” non punibile se tali operazioni sono dirette al
medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l’articolo in commento.

(10) -Cass., Sezioni Unite, 24 maggio 2001, Ferrarese. Prima della pronuncia a Sezioni Unite è interessante
       la pronuncia contraria di Cass., Sez. III, del 23 settembre 1993, Lai, in cui il giudice di legittimità ritiene
       che il fatto-reato nella sua struttura consiste quindi in una situazione di apparenza giuridica e formale
       della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel mantenere consapevolmente e volon-
       tariamente tale situazione. Ne deriva che il reato ha natura permanente, poiché la comunicazione non
       si risolve in un momento ma dura per tutto il tempo in cui lo stato antigiuridico prosegue. (Nella specie,
       fittizia intestazione di un motoscafo, al fine di eludere la normativa sul contrabbando).

(11) -Cass., Sez. II, 13 giugno 2012, n. 23197.

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