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IL RAPPORTO FRA L’ARTICOLO 12-QUINQUIES DEL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306
E LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, SECONDO IL DIRITTO VIVENTE
Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate a operazioni di
ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della
norma incriminatrice, che rimarrebbe svuotata di ogni forza prescrittiva intrinseca, risul-
tando sostanzialmente aggirata.
La giurisprudenza ha peraltro posto la propria attenzione sulla distinzione inter-
corrente fra il delitto in esame e una consentita tipologia di simulazione civilistica, pre-
scrivendo che il reato si realizza all’atto dell’attribuzione ad altri di denaro, beni o altre
utilità, ovvero con una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto ictu oculi fac-
ciano desumere l’acquisizione in capo a terzi della titolarità o della disponibilità del
bene, in realtà rimasto sotto il dominio del soggetto apparente cedente(12).
Limite invalicabile dell’ampiezza della norma è costituito dalla necessaria pre-
senza del dolo specifico, inteso da costante giurisprudenza come momento selettivo
che qualifica il comportamento antidoveroso ovvero dallo scopo elusivo(13).
Il dolo specifico del reato tendente a eludere le disposizioni di prevenzione resta
intanto configurabile nella ipotesi classica di un procedimento di prevenzione in atto.
In tale ipotesi, corre l’obbligo di precisare che, nella maggior parte dei casi, può
avere comunque luogo l’indisponibilità dei beni da parte dell’indagato, attese le cautele
previste dagli articoli 2-bis e 2-ter della Legge 575 del 1965 (riversati nell’attuale Legge
di prevenzione n. 159 del 2011, articoli 19 e 20) che vanificherebbero la condotta delit-
tuosa di fittizia intestazione che sostanzia il reato in esame. La giurisprudenza ritiene,
altresì, che l’elemento soggettivo del dolo specifico resta configurabile anche nel caso in
cui colui il quale non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, possa fondatamente
presumerne l’inizio, in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di
associazione mafiosa, occorre informare l’ufficio del Pubblico Ministero competente per
territorio perché tenuto ad avviare la procedura di prevenzione, con la conseguenza che
l’adozione di una misura cautelare personale per associazione mafiosa, consente
comunque all’indagato di prevedere l’inizio prossimo del procedimento di prevenzione(14).
2. I criteri interpretativi e applicativi fissati dalla suprema corte
La tipicità del fatto è quindi connotata dal carattere “fittizio” dell’operazione, ormai
largamente usata nel campo delle persone giuridiche, ove appare sempre più diffuso
il caso di fittizia intestazione di compendi societari. Proprio in questo campo, al fine di
arginare sul piano economico la criminalità organizzata, la giurisprudenza di legittimità,
con una recente pronuncia, ha fissato i parametri applicativi della norma(15), sia sotto il
profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
Sotto quest’ultimo profilo la giurisprudenza precisa che solo la totale inconsape-
volezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale agisca la persona sottoposta
o sottoponibile a misure patrimoniale, può assumere rilievo al fine di escluderne il dolo.
(12) - Cass., Sez. I, 22 aprile 2014, Spataro.
(13) - Cass., Sez. II, 17 luglio 2013, Guddo.
(14) -Ex plurimis, Cass., Sez. I, 13 settembre 1999, De Leonardo. Cass., Sez. II, 4 gennaio 2012, P. e altro;
Cass. Ferrigno, cit. nota nr. 5.
(15) -Cass., Sez. II, 23 gennaio 2014, Strangio.
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