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IL RAPPORTO FRA L’ARTICOLO 12-QUINQUIES DEL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306
                 E LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, SECONDO IL DIRITTO VIVENTE

       Durante le udienze di merito erano emersi significativi elementi indiziari a carico
di un soggetto che l’ufficio del Pubblico Ministero assumeva essere il “prestanome”
della consorteria mafiosa, atteso che disponeva di ingenti risorse finanziarie impiegate
in vari progetti imprenditoriali all’apparenza leciti e visto il decisivo contributo conosci-
tivo offerto da una collaboratrice di giustizia, interna alla cosca per vincoli familiari, che
- in udienza - riferiva circa il coinvolgimento del fratello, indicato quale partecipe del
sodalizio, e del “prestanome”, in lucrosi delitti quali furti, rapine e traffico di stupefacen-
ti(18).

       Sulla base di tali elementi investigativi, l’ufficio del Pubblico Ministero, postulava
che l’indagato-prestanome, avesse, a sua volta, fittiziamente intestato una nuova
società alla legittima consorte, per eludere l’azione ablativa della Magistratura.

       Il Supremo Collegio non ha ritenuto gli accertamenti su cui il Publico Ministero
fondava il proprio castello accusatorio sufficientemente approfonditi, in relazione
alle specifiche vicende delittuose, constatando l’assenza di puntuali informazioni di
natura patrimoniale che non consentono di qualificare come provento di reato tutte
le disponibilità di un soggetto solo perché affiliato a organizzazione di stampo
mafioso, specie se impegnato nella conduzione di attività imprenditoriale lecita e
redditizia.

       Si ritiene, infatti, che vi sia un legame indissolubile tra “intento fraudolento”, di cui
all’articolo 12-quinquies, e normativa di prevenzione: la condotta interpositoria deve
essere idonea a realizzare l’effetto elusivo della confisca di prevenzione, ricorrendone
i presupposti di sproporzione, ovvero di derivazione illecita.

       Per integrare il delitto è quindi necessario che la condotta sia idonea a consegui-
re effetti di sottrazione del denaro, o dei valori, alla normativa sulle misure di preven-
zione e alla concreta possibilità della sua applicazione: il giudice che ne affermi la sus-
sistenza deve indicare gli elementi di fatto dimostrativi della capacità elusiva dell’ope-
razione.

       Tale operazione richiede dunque la rintracciabilità nel caso concreto dei presup-
posti applicativi di misure quali il sequestro e la confisca di prevenzione, che, secondo
quanto prescritto dagli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 59
può essere disposta quando la persona indiziata di appartenere ad associazione
mafiosa non possa giustificarne la legittima provenienza e con riferimento a beni di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la dispo-
nibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini
delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risulti-
no essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

       Ed è proprio sotto tale profilo che si impone l’approfondita indagine patrimoniale
in quanto, l’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 - già articolo 2-bis della
Legge 575 del 1965 - prevede l’estensione delle indagini sull’attività economica dei
soggetti proposti o proponendi per le misure di prevenzione anche al coniuge e ai figli,
nonché a persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni del cui patrimo-
nio i soggetti medesimi risultano poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indi-
rettamente.

(18) -Cass., Spataro, cit. nota 12

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