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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      L’introduzione del processo telematico ha rivoluzionato il modo di lavo-
rare come tradizionalmente inteso, semplificando non solo le procedure di tra-
smissione delle comunicazioni della Cancelleria, di cui l’Ufficio dell’Agente
costituisce il “back office”, ma anche delle procedure di trasmissione degli atti
difensivi, rendendo l’Ufficio dell’Agente totalmente “paperless”, attuando,
quindi, la totale dematerializzazione e realizzando pure un risparmio di spesa,
stimato intorno ai 250.000/300.000 euro annui.

      La partecipazione alle riunioni periodiche con gli Agenti di Governo degli
altri Stati membri della UE, con i quali l’Agente e il suo ufficio condividono una
rete di rapporti istituzionali, attraverso lo scambio di e-mail sulle questioni più
rilevanti consente di coordinare le azioni dei Governi nazionali nelle cause d’in-
teresse comune e di suggerire opportuni correttivi alle norme procedurali
vigenti.

a. Il rinvio pregiudiziale

      I giudizi pregiudiziali, oltre ad essere la competenza più importante della
Corte di Giustizia in materia non contenziosa ed incidentale, rappresentano
l’attività più rilevante in termini numerici per l’Ufficio dell’Agente.

      Attraverso tale procedura, menzionata dall’art. 19, par.3, lett. b, TUE e
disciplinata dall’art. 267 TFUE, il giudice nazionale, qualora ravvisi la necessaria
antecedenza logico-giuridica della “soluzione europea” rispetto alla controver-
sia nazionale, ha la facoltà o l’obbligo (laddove sia un giudice di ultima istanza,
salvo quando l’interpretazione della norma comunitaria sia chiara e non presen-
ti alcun ragionevole dubbio) di deferire alla Corte di Giustizia le questioni
riguardanti l’interpretazione del diritto dell’Unione europea e - più di rado - l’ac-
certamento della validità di un atto delle istituzioni europee. Dunque, il rinvio
pregiudiziale può essere effettuato esclusivamente da un organo giurisdizionale
(d’ufficio o su istanza delle parti) su questioni che scaturiscano da controversie
reali e non fittizie. Le parti del procedimento nazionale non posso adire diret-
tamente la Corte di Lussemburgo, ma prendono parte (anche attiva) al proces-
so. La pendenza del procedimento pregiudiziale comporta la sospensione del
processo nazionale, di cui costituisce una parentesi e, quindi, un incidente.

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