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LA TRATTAZIONE DEL CONTENZIOSO INTERNAZIONALE
E DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DELL’AVVOCATURA DELLO STATO
Terminata la fase scritta è possibile richiedere la trattazione orale della
causa con la trasmissione alla Corte di una domanda motivata.
Nel corso della trattazione della causa, la Corte può richiedere alle parti di
produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che reputi desiderabili.
La fase orale e la decisione si svolgono sostanzialmente come nel rinvio
pregiudiziale (vedi supra).
c. Il ricorso d’annullamento
Il ricorso d’annullamento, disciplinato dagli articoli 263 e ss. TFUE, costi-
tuisce la forma principale di controllo giurisdizionale di legittimità prevista per
gli atti delle istituzioni. Esso mira ad ottenere l’annullamento degli atti legislativi
e non che risultino viziati. Possono essere impugnati gli atti di tutte le istituzioni
eccetto quelli della Corte di giustizia e della Corte dei conti.
I soggetti legittimati a proporre il ricorso di annullamento si possono
distinguere in tre categorie:
1 i ricorrenti privilegiati: Stati membri, Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione;
2 i ricorrenti intermedi: Corte dei conti, BCE e Comitato delle regioni, che
possono presentare un ricorso solo “per salvaguardare le proprie prerogative”;
3 i ricorrenti non privilegiati, “qualsiasi persona fisica o giuridica […] con-
tro gli atti adottati nei suoi confronti o che lo riguardano direttamente ed indi-
vidualmente e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che
non comportano alcuna misura d’esecuzione” (art. 263 TFUE).
Le autorità giurisdizionali competenti a decidere sui ricorsi per annulla-
mento sono: il Tribunale:
1 per tutti i ricorsi proposti dalle persone fisiche o giuridiche;
2 per i ricorsi d’annullamento proposti da uno Stato membro contro la
Commissione;
3 per quelli proposti da uno Stato membro contro il Consiglio aventi ad oggetto;
a. aiuti di Stato alle imprese;
b. misure di difesa commerciale;
c. atti di esercizio del Consiglio di competenze di esecuzione ex art. 291 TFUE.
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